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Consultazione 2010/49: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (sanzione in caso di disdetta abusiva o ingiustificata) · 38 pagine

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Inoltre il legislatore ha anche permesso una protezione contrattuale più favorevole ai lavoratori (art. 362 CO).

L’articolo 336 capoverso 2 lettera a CO qualifica come abusiva la disdetta data dal datore di lavoro per l’appartenenza o la non appartenenza del lavoratore a un’associazione di lavoratori o per il legittimo esercizio di un’attività sindacale da parte del lavoratore. Questa protezione concretizza la garanzia costituzionale della libertà sindacale, esplicitamente prevista dall’articolo 28 della Costituzione federale del 18 aprile 199232. La protezione è più estesa rispetto a quella accordata dall’articolo 336 capoverso 1 lettera b CO in caso di esercizio di un diritto costituzionale, in quanto non è applicata la riserva del grave pregiudizio alla collaborazione nell’azienda previsto per l’esercizio degli altri diritti costituzionali.

L’articolo 336 capoverso 2 lettera b CO qualifica come abusiva la disdetta data a un lavoratore nominato rappresentante dei salariati in una commissione aziendale o in un’istituzione legata all’impresa, se il datore di lavoro non può provare che aveva un motivo giustificato di disdetta. Il legislatore ha concesso una protezione particolare ai lavoratori nominati rappresentanti dei salariati per permettere loro di adempiere i compiti conferiti dalla legge, ma anche da altre basi, in particolare da un contratto collettivo di lavoro33. Il solo fatto di essere membro di una commissione aziendale o di un’istituzione legata all’impresa rende infatti illecita qualsiasi disdetta se non è basata su un motivo giustificato che il datore di lavoro deve provare.

Un motivo è giustificato se può ragionevolmente dar luogo a una disdetta senza essere necessariamente un motivo che giustifichi un licenziamento immediato34. Il motivo non deve essere per forza imputabile al lavoratore. Può trattarsi di un motivo oggettivo, in particolare economico, e in tale contesto una riorganizzazione non deve essere giustificata dal cattivo andamento dell’impresa35. La soppressione del posto di lavoro del rappresentante dei salariati deve essere tuttavia atta a realizzare gli obiettivi della riorganizzazione e la razionalizzazione così ottenuta non deve originare dal sovraccarico di lavoro creato dai compiti di rappresentanza36.

I rappresentanti dei lavoratori non godono invece di una protezione particolare per quanto riguarda la sanzione della disdetta. Come per qualsiasi altro motivo di disdetta si applica l’articolo 336a capoversi 1 e 2 CO.

La rappresentanza dei lavoratori in seno all’impresa e il suo ruolo nei rapporti con il lavoratore ha ricevuto una base legale con l’adozione della legge federale del 17 dicembre 199337 sull’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese (legge sulla partecipazione). Il suo articolo 3 statuisce in particolare il diritto di designare dei rappresentanti nelle imprese che occupano almeno cinquanta lavoratori. L’articolo 12 protegge i rappresentanti dei lavoratori: il datore di lavoro non può impedirgli di esercitare il loro mandato (art. 12 cpv. 1) o sfavorirli a causa dell’esercizio della loro attività (art. 12 cpv. 2). Le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori sono legittimate ad agire in caso di controversie derivanti dall’applicazione della legge (art. 15 cpv. 2). La disdetta continua invece a essere retta dagli articoli 336 capoverso 1 lettera b e 336a capoversi 1 e 2 CO.

32 RS 101

33 Messaggio 1984, n. 620.11; Boll. Uff. 1985 N 1130 segg. e 1133 segg.

34 Messaggio 1984, n. 620.11

35 DTF 133 III 512, consid. 6.1 e 6.2

36 DTF 133 III 512, consid. 6.3

37 RS 822.14