Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2010/49: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (sanzione in caso di disdetta abusiva o ingiustificata) · 38 pagine

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non abbia l’impressione di poter comprare a poco prezzo una disdetta abusiva o ingiustificata86. I casi trattati dalla giurisprudenza non permettono di confermare del tutto l’effetto preventivo voluto dal legislatore. Oltre ai casi citati sopra, come quello di un lavoratore a quattro mesi dall’età di pensionamento con 44 anni di servizio, licenziato perché non andava d’accordo con il caporeparto e per aver criticato direttive dal contenuto dubbio, o quello di collaboratrici o collaboratori che si sono lamentati di molestie sessuali o morali, esiste anche quello di un appartenente ai quadri dal comportamento esemplare licenziato per mantenere la reputazione del datore di lavoro oppure di un impiegato serio che ha segnalato delle malversazioni da parte del suo superiore, licenziato in seguito a un’inchiesta affidata allo stesso superiore87.

Questi fatti richiedono una sanzione elevata o massima e per garantire l’effetto repressivo e dissuasivo devono poter essere puniti severamente. La sanzione deve inoltre essere abbastanza diversificata da considerare anche i casi meno gravi in cui il datore di lavoro non ha colpe o le conseguenze per il lavoratore non sono gravi oppure un’attenuazione della sanzione è opportuna in considerazione delle capacità finanziarie limitate del datore di lavoro. Bisogna pertanto costatare che, viste le diverse funzioni attribuite all’indennità, il massimo di sei mesi non permette di fissare un’indennità abbastanza elevata nei casi gravi e distinguerli così nettamente da quelli meno gravi o in cui esistono delle attenuanti.

D’altronde, nel fissare l’ammontare dell’identità, si tiene conto anche della situazione del datore di lavoro. Non è quindi opportuno limitare in tutti i casi il margine di manovra del giudice per tenere conto della situazione delle piccole e medie imprese. Senza portare effettivi vantaggi tale limitazione impedisce di sanzionare adeguatamente atti di una certa gravità in situazioni in cui il datore di lavoro dispone di buone capacità finanziarie. D’altra parte non è necessario che il legislatore stabilisca un importo massimo specifico per le piccole e medie imprese, poiché nel suo apprezzamento il giudice può tenere conto della situazione del datore di lavoro. In tale contesto il criterio delle capacità finanziarie appare più appropriato rispetto a quello delle dimensioni dell’impresa.

1.2.4 Protezione specifica per i rappresentanti del personale e i delegati sindacali

Sanzione della disdetta abusiva o ingiustificata

Come illustrato sopra (n. 1.1.1.2 e 1.1.2), i casi trattati dinnanzi alle autorità dell’OIL riguardano la sanzione del licenziamento abusivo o ingiustificato di rappresentanti o delegati sindacali. Nelle sue prese di posizione sulla denuncia da parte dell’USS, il Consiglio federale ha già avuto occasione di esaminare la pratica giurisprudenziale in tali casi88. Il Consiglio federale ha altresì riferito dei colloqui tripartiti sulla situazione giuridica svizzera che hanno avuto luogo in tale contesto. Ha

86 Messaggio1984, n. 620.6.

87 Rispettivamente: DTF 131 III 535 e sentenza del Tribunale federale 4A_2/2008 dell’8 luglio 2008.

88 Osservazioni supplementari del Consiglio federale, del 16 giugno 2006 e osservazioni del Consiglio federale svizzero sul seguito dato alla raccomandazione del Comitato del

15 novembre 2006, del 26 settembre 2008.