Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2010/49: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (sanzione in caso di disdetta abusiva o ingiustificata) · 38 pagine

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concernente l’applicazione dei principi del diritto sindacale e di negoziazione collettiva3. L’articolo in questione statuisce che i lavoratori devono beneficiare di una protezione adeguata contro tutti gli atti di discriminazione tendenti a pregiudicare la libertà sindacale in materia d’impiego (art. 1 cpv. 1), in particolare il licenziamento a causa dell’affiliazione a un sindacato o della partecipazione ad attività sindacali al di fuori o, se il datore di lavoro vi acconsente, durante le ore di lavoro (art. 1 cpv. 2 lett. b). L’USS ritiene in particolare che la sanzione prevista dal diritto svizzero non sia abbastanza dissuasiva da soddisfare le esigenze della Convenzione. Secondo l’USS nella maggior parte dei casi i giudici accordano un’indennità di tre mesi di salario e anche l’indennità massima di sei mensilità non dissuade i datori di lavoro dal pregiudicare la libertà sindacale. Per adempiere i suoi obblighi internazionali, in caso di licenziamento abusivo di delegati sindacali la Svizzera dovrebbe quindi prevedere la loro reintegrazione. I giudici avrebbero già la possibilità di farlo perché la Convenzione è direttamente applicabile. Tuttavia, dato che l’applicabilità diretta non è unanimemente riconosciuta in Svizzera, sarebbe necessario un intervento del legislatore. A sostegno della propria richiesta l’USS ha presentato degli esempi, sottomettendone altri all’Ufficio internazionale del lavoro (BIT) in una comunicazione del 7 aprile 2006.

Il 31 marzo 2004 il Consiglio federale ha presentato le sue osservazioni sulla denuncia dell’USS. La denuncia (caso n. 2265) è stata trattata dal Consiglio d’amministrazione del BIT il 17 novembre 2004. Il Comitato della libertà sindacale ha indirizzato una raccomandazione al Governo svizzero, invitandolo a procedere a discussioni tripartite per esaminare la situazione pratica e giuridica attuale e adottare, una volta constatane la necessità, misure di protezione efficaci. Il Comitato ha inoltre chiesto al Governo di fornirgli informazioni sull’evoluzione della situazione.

La Commissione federale tripartita per gli affari dell’OIL, che riunisce rappresentanti dell’Amministrazione federale e dei partner sociali, è stata consultata sull’argomento e l’ha trattato il 4 marzo e il 18 agosto 2005. Ha deciso di organizzare una discussione tripartita sulla situazione giuridica e pratica della protezione contro i licenziamenti abusivi per motivi antisindacali. Tale discussione ha evidenziato che le opinioni dei partner sociali erano inconciliabili. I datori di lavoro ritengono che il diritto in vigore offra una protezione appropriata e che occorra lasciare spazio a soluzioni contrattuali liberamente negoziate tra le parti. I sindacati hanno invece sostenuto che sono necessarie modifiche legislative e hanno fatto delle proposte in merito. Il 16 giugno 2006 il Consiglio federale ha presentato al Comitato le osservazioni supplementari richieste.

Il caso è stato trattato dal Consiglio d’amministrazione del BIT il 15 novembre 2006. Il Comitato ha quindi indirizzato una nuova raccomandazione al Governo svizzero, invitandolo in particolare a prevedere la possibilità di reintegrare i rappresentanti sindacali vittima di un licenziamento antisindacale, analogamente a quanto previsto in materia di parità tra uomo e donna. La Commissione tripartita si è in seguito riunita più volte per discutere come dare seguito alla raccomandazione del Comitato. Le associazioni mantello dei partner sociali hanno anch’essi analizzato varie opzioni di modifica del CO, senza tuttavia accordarsi su una soluzione. Il 26 settembre 2008 e il 1° luglio 2009 il Consiglio federale ha presentato al Comitato le sue osservazioni sul seguito dato alla raccomandazione del 15 novembre 2006.

3 RS 0.822.719.9