Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2010/49: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (sanzione in caso di disdetta abusiva o ingiustificata) · 38 pagine
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valido, mentre il diritto svizzero statuisce che il licenziamento può essere liberamente pronunciato su riserva dei motivi considerati abusivi.
Ai testi menzionati, che trattano in maniera generale il licenziamento, si aggiungono testi che si occupano di settori particolari, enumerati nel messaggio del Consiglio federale (n. 333). Ricordiamo in questa sede la Convenzione n. 98 concernente l'applicazione dei principi del diritto d'organizzazione e di negoziazione collettiva (cfr. sopra n. 1.1.1.2), ratificata dalla Svizzera il 17 agosto 1999 e in vigore dal 17 agosto 2000107. La Convenzione esige in particolare una protezione adeguata contro tutti gli atti di discriminazione tendenti a pregiudicare la libertà sindacale in materia d’impiego (art. 1 cpv. 1), in particolare gli atti aventi lo scopo di licenziare un lavoratore a causa della sua affiliazione sindacale o della sua partecipazione ad attività sindacali fuori dalle ore di lavoro o, con il consenso del datore di lavoro, durante le ore di lavoro (art. 1 cpv. 2, lett. b).
Inoltre la Convenzione n. 135 relativa alla protezione dei rappresentanti dei lavoratori nell’azienda e alle agevolazioni che devono essere loro concesse è stata adottata dalla Conferenza generale dell’OIL il 23 giugno 1971 (Convenzione sui rappresentanti dei lavoratori)108 con l’intenzione di completare la Convenzione n. 98109. L’articolo 1 in particolare prevede che i rappresentanti dei lavoratori nell’impresa devono beneficiare di una efficace protezione contro qualsiasi provvedimento che possa loro nuocere, ivi compreso il licenziamento motivato dalla loro qualità di rappresentanti dei lavoratori e dalla loro attività in quanto tali, dalla loro affiliazione sindacale o dalla loro partecipazione ad attività sindacali, purché agiscano in conformità alle leggi, agli accordi collettivi o ad altri accordi contrattuali in vigore. L'articolo 3 precisa che i rappresentanti dei lavoratori sono le persone riconosciute come tali dalla legislazione o dalla prassi nazionale, che esse siano rappresentanti sindacali (lett. a) o rappresentanti liberamente eletti dai lavoratori (lett. b). La Svizzera non ha ratificato la Convenzione n. 135110.
1.5.2 Rapporto con il diritto europeo
L’Unione europea non ha armonizzato le regole nazionali sulla protezione dal licenziamento. Ciononostante l’articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea prevede che ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali. Per quanto riguarda il licenziamento collettivo, la direttiva 75/129/CEE è stata sostituita dalla direttiva 98/59/CE111. Quest’ultima non contiene
107 RS 0.822.719.9
108 Rapporto concernente la 56a sessione della Conferenza internazionale del lavoro, FF 1972 II 375, versione francese, Annexe 1
109 Considerazioni 1 e 2 del preambolo.
110 Nel suo rapporto del 1972 (n. III, 2) il Consiglio federale non si è pronunciato sulla ratifica in considerazione del diritto svizzero allora vigente e di un’iniziativa popolare pendente. Più di recente la mozione Levrat (06.3569) Ratifica della Svizzera della convenzione n. 135 dell'OIL è stata tolta dal ruolo il 20 marzo 2009 e il 18 settembre 2008 il Consiglio nazionale non ha dato seguito all’Iniziativa parlamentare Levrat (07.474) Per una migliore protezione dei rappresentanti dei lavoratori, (Boll. Uff. 2008 N 1182).
111 Rispettivamente: Direttiva 75/129/CEE del Consiglio del 17 febbraio 1975, GU L 48 del 22.2.1975, pag. 29, e Direttiva 98/59/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, e GU L 225 del 12.8.1998, pag. 16.