Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2010/49: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (sanzione in caso di disdetta abusiva o ingiustificata) · 38 pagine
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ciato senza un motivo importante (art. 626 BGB)120. In tutte le imprese che hanno un comitato d’impresa secondo l’articolo 1 capoverso 1 BetrVG – ovvero in linea di massima tutte quelle che occupano almeno cinque dipendenti – prima di pronunciare il licenziamento il datore di lavoro deve, sotto pena della nullità del licenziamento, sentire il comitato d’impresa e comunicargliene i motivi (art. 102 cpv. 1 BetrVG). Il comitato d’impresa deve comunicare le proprie riserve per scritto entro una settimana (art. 102 cpv. 2 BetrVG). I motivi che possono essere invocati sono in particolare la possibilità di impiegare il lavoratore in un altro posto di lavoro dell’impresa (art. 102 cpv. 3, n. 3-5 BetrVG). Il lavoratore deve agire entro tre settimane dalla comunicazione per scritto del licenziamento, fatte salve le eccezioni prevista agli articoli 5 e 6 KSchG. In caso contrario il licenziamento ha effetto immediato (art. 7 KSchG).
Il giudice può porre fine al rapporto di lavoro e condannare il datore di lavoro a versare un’indennità se il lavoratore lo esige e la prosecuzione del rapporto di lavoro non può essergli richiesta o se il datore di lavoro lo richiede e una collaborazione nell’interesse dell’impresa non è più ipotizzabile (art. 9 cpv. 1 KSchG). In tal caso al lavoratore è versata un’indennità (ibid) che può raggiungere 12 (art. 10 cpv. 1 KSchG), 15 (lavoratore di età superiore ai 55 anni e 15 anni di servizio) o 18 salari mensili (55 anni, 20 anni di servizio).
La prosecuzione del rapporto di lavoro durante il processo non è pronunciata prima della decisione di prima istanza, a meno che il licenziamento non sia manifestamente ingiustificato121. Se la decisione di prima istanza è favorevole al lavoratore, è pronunciata la reintegrazione. Se il licenziamento è validamente contestato dal comitato d’impresa e la validità di tale contestazione è a sua volta contestata dal datore di lavoro dinnanzi al giudice, il mantenimento del lavoratore al suo posto di lavoro durante il processo è ammesso in misura più estesa in virtù dell’articolo 102 capoverso 5 BetrVG. Il giudice può infatti liberare il datore di lavoro, su sua richiesta, dall’obbligo di mantenere il lavoratore al suo servizio soltanto se la domanda del lavoratore appare temeraria o votata all’insuccesso, se per il datore di lavoro ne consegue uno svantaggio economico che non può ragionevolmente subire o se l’opposizione del comitato d’impresa è manifestamente infondata.
Un membro del comitato d’impresa o della rappresentanza del personale può essere licenziato durante il suo mandato e fino a un anno dopo la cessazione soltanto per motivi importanti (art. 15 cpv. 1 e 2 KSchG). I membri di un comitato elettorale e i candidati a un’elezione godono della stessa protezione fino alla comunicazione dei risultati della votazione e durante i sei mesi successivi (art. 15 cpv. 3 KSchG). Il comitato d’impresa deve dare il suo accordo al licenziamento con effetto immediato di un membro del comitato d’impresa o del comitato elettorale oppure di un candidato (art. 103 cpv. 1 BetrVG). Se il comitato rifiuta il licenziamento, il datore di lavoro può chiedere al giudice di pronunciarlo (art. 103 cpv. 2 BetrVG).
Italia
La protezione contro i licenziamenti è principalmente disciplinata dalla legge del 15 luglio 1996, n. 604 «Norme sui licenziamenti individuali» (legge sul licenziamento) e nella legge del 20 maggio 1970, n. 300 «Statuto dei lavoratori» (legge sui lavoratori) con le modifiche apportate dalla legge dell’11 maggio 1990, n. 108
120 Secondo la pubblicazione del 2 gennaio 2002, BGBl. I 42, 2909; 2003 I 738
121 BAG, sentenza del 27.2.1985, GS 1/84