Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2010/49: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (sanzione in caso di disdetta abusiva o ingiustificata) · 38 pagine

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Art. 361 cpv. 1

Le righe relative all’art. 336 e all’art. 336a sono abrogate.

Art. 362 cpv. 1

La riga relativa all’art. 337c è sostituita da:

Articolo 337c capoversi 1 e 3 (Conseguenze in caso di licenziamento ingiustificato)

II

Modifica del diritto vigente

La legge del 24 marzo 1995135 sulla parità dei sessi è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 4 terzo periodo

4 Qualora la discriminazione avvenga mediante scioglimento di rapporti di lavoro disciplinati dal Codice delle obbligazioni136 o mediante molestie sessuali, l’indennità prevista ai capoversi 2 o 3 non eccede l’equivalente di 12 mesi di salario.

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

135 RS 151.1

136 RS 220