Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2010/49: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (sanzione in caso di disdetta abusiva o ingiustificata) · 38 pagine
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Art. 361 cpv. 1
Le righe relative all’art. 336 e all’art. 336a sono abrogate.
Art. 362 cpv. 1
La riga relativa all’art. 337c è sostituita da:
Articolo 337c capoversi 1 e 3 (Conseguenze in caso di licenziamento ingiustificato)
II
Modifica del diritto vigente
La legge del 24 marzo 1995135 sulla parità dei sessi è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 4 terzo periodo
4 Qualora la discriminazione avvenga mediante scioglimento di rapporti di lavoro disciplinati dal Codice delle obbligazioni136 o mediante molestie sessuali, l’indennità prevista ai capoversi 2 o 3 non eccede l’equivalente di 12 mesi di salario.
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
135 RS 151.1
136 RS 220