Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2010/49: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (sanzione in caso di disdetta abusiva o ingiustificata) · 38 pagine

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di manovra del datore di lavoro in caso di riorganizzazione. La cerchia dei beneficiari di tale disposizione è ristretta e sottrae soltanto pochi lavoratori all’eventuale abolizione di posti per motivi economici. D’altronde una riorganizzazione può comportare anche altre misure che il licenziamento, ad esempio un nuovo posto di lavoro in seno all’impresa. Infine, se un posto occupato da un rappresentante dei lavoratori deve essere effettivamente soppresso e non è ipotizzabile nessun’altra misura a parte il licenziamento, il contratto può essere sciolto di comune accordo.

1.5 Diritto internazionale, rapporto con il diritto europeo e diritto comparato

1.5.1 Diritto internazionale

Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali

Il Patto internazionale del 16 dicembre 196699 relativo ai diritti economici, sociali e culturali garantisce il diritto al lavoro (art. 6), il diritto di godere di giuste e favorevoli condizioni di lavoro (art. 7), il diritto di costituire con altri dei sindacati e di aderire al sindacato di propria scelta (art. 8 cpv. 1 lett. a) e, per i sindacati, il diritto di esercitare liberamente le loro attività (art. 8 cpv. 1 lett. c). Queste disposizioni non si riferiscono in maniera specifica alla protezione dal licenziamento, ma l’articolo 8 trova la sua concretizzazione nell’articolo 336 capoverso 2 lettere a e b CO100. Il Comitato per i diritti economici, sociali e culturali aveva raccomandato alla Svizzera di ratificare la Convenzione n. 98 dell’OIL101, cosa che la Svizzera ha fatto il 17 agosto 1999.

Carta sociale europea

La Carta sociale europea riveduta del 3 maggio 1996 garantisce in particolare la protezione dal licenziamento. Il testo non è stato ratificato dalla Svizzera102. L’articolo 24 statuisce una protezione in caso di licenziamento che riprende i requisiti posti nella Convenzione n. 158 dell’OIL (cfr. sotto). Le parti contraenti devono riconoscere il diritto dei lavoratori a non essere licenziati senza valido motivo legato alle loro attitudini o alla loro condotta o basato sulle necessità di funzionamento dell’impresa, dello stabilimento o del servizio (1° par. lett. a), devono inoltre riconoscere il diritto dei lavoratori licenziati senza valido motivo a un congruo indennizzo o a altra adeguata riparazione (1° par. lett. b). Il lavoratore deve avere il diritto di

99 RS 0.103.1. La Suisse a adhéré au Pacte le 18 juin 1992. Le Pacte est entré en vigueur pour la Suisse le 18 septembre 1992.

100 Poiché la libertà sindacale deriva dalla libertà d’associazione, essa è garantita anche dall’articolo 22 del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici (RS 0.103.2) e dall'articolo 11 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (RS 0.101).

101 Osservazioni finali del 7 dicembre 1998 del Comitato per i diritti economici, sociali e culturali: Svizzera. E/C.12/1/Add.30., n. 30

102 Il Consiglio federale ha firmato la Carta nella sua versione originale del 6 maggio 1996. Il

17 dicembre 2004 il Consiglio nazionale ha stralciato (Boll. Uff. 2004 (BO 2004 N 2168) l’iniziativa parlamentare, Iv.pa. Gruppo socialista (91.419) «Ratifica della Carta sociale europea», del 19 giugno 1991. Il postulato Seydoux (10.3004) «Compatibilità della riveduta Carta sociale europea con l’ordinamento giuridico svizzero», del 12 gennaio 2010, è stata accolta dal Consiglio federale il 24 febbraio 2010 e adottata dal Consiglio degli Stati l’8 marzo 2010.