Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2010/49: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (sanzione in caso di disdetta abusiva o ingiustificata) · 38 pagine

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1 Presentazione del progetto

1.1 Contesto

1.1.1 Richiesta di una sanzione più severa in caso di disdetta abusiva o ingiustificata

1.1.1.1 Protezione in caso di segnalazione di irregolarità

La mozione Gysin (03.3212) del 7 maggio 2003 «Protezione giuridica per chi denuncia un caso di corruzione» è stata adottata dal Parlamento il 22 giugno 2007. Il secondo punto della mozione chiedeva che la sanzione dell’articolo 336a capoverso 2 CO fosse riesaminata proponendo, se necessario, una sanzione più severa. In esecuzione della mozione, il 5 dicembre 2008 il Consiglio federale ha posto in consultazione un avamprogetto di revisione parziale del Codice delle obbligazioni (protezione del lavoratore che segnala irregolarità) che prendeva in considerazione una sanzione più severa in caso di licenziamento in seguito alla segnalazione di irregolarità1. Il Consiglio federale ha tuttavia scelto la soluzione proposta dal legislatore in occasione della revisione della protezione dalla disdetta del 1988 (cfr.

n. 1.1.3.1), proponendo di mantenere l’indennità come sanzione per la disdetta abusiva o ingiustificata. Ha inoltre rifiutato di fissare un importo massimo più elevato di tale indennità esclusivamente per il caso del licenziamento in seguito a una segnalazione di irregolarità.

La consultazione è terminata il 31 marzo 2009 e il Consiglio federale ha preso atto dei risultati il 16 dicembre 2009. Sono stati espressi pareri diametralmente opposti. Una parte dei partecipanti ha ritenuto che il diritto in vigore sia sufficiente e che non sia necessaria una modifica legislativa. Altri, pur giudicando necessarie misure legislative, hanno ritenuto che l’avamprogetto non permetteva di proteggere in modo appropriato il lavoratore che segnala irregolarità, in particolare perché giudicavano troppo poco severa la sanzione in caso di licenziamento per ritorsione. Vari partecipanti hanno proposto di introdurre la possibilità di annullare il licenziamento in seguito a una segnalazione lecita. Altri ancora hanno osservato che la sanzione andava riveduta per tutti i motivi di disdetta abusiva. Oltre che dai sindacati e dai partiti che per tradizione difendono gli interessi dei lavoratori, queste critiche sono state avanzate anche dai Cantoni, dalle organizzazioni di lotta contro la corruzione e dalle cerchie accademiche2.

1.1.1.2 Denuncia dell’Unione sindacale svizzera presso l’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)

Il 14 maggio 2003 l'Unione sindacale svizzera (USS) ha sporto denuncia contro la Svizzera presso l’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). La denuncia si riferisce alla sanzione in caso di disdetta abusiva nei confronti dei delegati o dei rappresentanti sindacali. L’USS ritiene che la legislazione svizzera non sia conforme all’articolo 1 della Convenzione (n. 98) dell’Organizzazione internazionale dell’OIL

1 Avamprogetto di revisione parziale del diritto delle obbligazioni (protezione in caso di segnalazione di irregolarità da parte del lavoratore) del 5 dicembre 2008, n. 1.2.5

2 Cfr. Dipartimento federale di giustizia e polizia; Rapporto sui risultati della consultazione, dicembre 2009, n. 3.2.1.