Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2010/49: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (sanzione in caso di disdetta abusiva o ingiustificata) · 38 pagine
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Le indennità previste dagli articoli 336a capoverso 1 e 337c capoverso 3 CO sono state oggetto di una folta giurisprudenza e le loro caratteristiche sono oggi ben accertate. Il Tribunale federale le ha ricordate recentemente:16 le due indennità sono di natura identica, avendo un carattere riparatore e punitivo sui generis simile a una pena convenzionale e potendo essere impartite senza che debba essere provato un danno17. Esse coprono tutto il danno causato dalla disdetta abusiva o dal licenziamento ingiustificato. È escluso un risarcimento supplementare fondato su un’altra base legale, salvo in casi eccezionali in cui l’indennità corrispondente a sei salari mensili non basta a riparare il torto morale18. Un risarcimento supplementare può invece essere concesso in base a un fatto che non sia la disdetta abusiva o ingiustificata, come un danno alla personalità del lavoratore (art. 328 CO), che può ad esempio risultare da un comportamento denigrante o umiliante o da informazioni false e degradanti fornite a terzi. Inoltre, le indennità non sono cumulabili19. Un licenziamento immediato ingiustificato e nel contempo abusivo non dà diritto a due indennità. Il grado del carattere abusivo è considerato dal giudice per stabilire l’ammontare dell’indennità20.
L’articolo 337c capoverso 3 CO statuisce che il giudice «può» obbligare il datore di lavoro a versare al lavoratore un’indennità, mentre l’articolo 336a capoverso 1 CO prevede che la parte che disdice abusivamente il rapporto di lavoro «deve» all’altra un’indennità. Il legislatore ha fatto deliberatamente questa distinzione21. Secondo l’interpretazione del Tribunale federale l'articolo 337c capoverso 3 CO dà sempre diritto a un’indennità, salvo in casi eccezionali. Questi ultimi devono basarsi sulle circostanze del caso specifico e presuppongono l’assenza di una colpa del datore di lavoro o di altri motivi che potrebbero essergli imputati22.
Il giudice stabilisce l’indennità «tenuto conto di tutte le circostanze» (art. 336° cpv. 2, 337c cpv. 3 CO). Insieme alla doppia natura riparatrice e punitiva dell’indennità, la giurisprudenza ha confermato23 anche che stabilire in equità (art. 4 CC) l’indennità implica la considerazione di tutte le circostanze, in particolare delle conseguenze economiche del licenziamento24. Occorre pertanto considerare la gravità della colpa del datore di lavoro, un’eventuale colpa del lavoratore, la maniera in cui è stata effettuata la disdetta, la gravità del danno alla personalità del lavoratore licenziato, la durata del rapporto di lavoro, la sua intensità, l’età del lavoratore, eventuali difficoltà di reinserimento nella vita economica e la situazione finanziaria delle parti25. Oltre che della gravità dell’atto e del danno, va quindi tenuto conto
16 DTF 135 III 405, consid. 3.1 e 3.2
17 Giurisprudenza stabilita dalla DTF 123 III 391, consid. 3c. Per la giurisprudenza precedente cfr. DTF 119 II 157, consid. 2b.
18 Cfr. anche sentenza del Tribunale federale dell’8 gennaio 1999, 4C.310/1998, consid. 4a, SJ 1999, pag. 277.
19 DTF 121 III 64, consid. 2a
20 DTF 121 III 64, consid. 2b
21 Boll. Uff. 1988 S 58 segg.; Boll. Uff. 1988 N 169
22 DTF 116 II 300, consid. 5a; 129 III 380, consid. 4.3 (non pubblicata); 135 III 405, consid. 3.1; sentenza del Tribunale federale del 16 agosto 2001, 4C.74/2000, consid. 5; sentenza del Tribunale federale del 12 gennaio 2007, 4C.359/2006, consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale del 16 ottobre 2007, 4A_157/2007, consid. 3.2.
23 DTF 123 III 391, consid. 3c
24 Cfr. anche DTF dell’8 gennaio 1999, 4C.310/1998, consid. 3c, SJ 1999, pag. 277
25 DTF 135 III 405, consid. 3.1, 123 III 391, consid. 3c; sentenza del Tribunale federale del
16 giugno 2005, 4C.84/2005, consid. 4; sentenza del Tribunale federale del
2 agosto 2006, 4C.406/2005, consid. 6.1