Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2010/49: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (sanzione in caso di disdetta abusiva o ingiustificata) · 38 pagine

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colloquio preliminare46. Con l’avvertimento o la disdetta può scattare un periodo durante il quale l’impiegato può chiedere di riesaminare la decisione con il diritto di essere sentito e assistito47. In caso di licenziamento per motivi economici di lavoratori più anziani, un CCL offre anche la possibilità di rivolgersi alla Commissione paritaria per la ricerca di un impiego48.

Nei CCL esiste anche una protezione materiale dalla disdetta. Molti migliorano la protezione dal congedo in tempo inopportuno (art. 336c CO), prolungando il periodo protetto in caso di malattia o incidente49 oppure vietando il licenziamento durante le vacanze50. Anche i termini di disdetta sono oggetto di regole speciali, ad esempio la proroga di tre mesi del termine in caso di disdetta per motivi economici a partire dai 60 anni di età e da otto anni di servizio, il raddoppio del termine in caso di disdetta per motivi economici a partire da 10 anni di servizio o la possibilità di prevedere un termine di un anno a partire dai 55 anni di età51.

È altresì prevista un’indennità o un beneficio equivalente al salario durante un determinato periodo: ad esempio un’indennità equivalente a due mesi di salario in caso di omissione dell’avvertimento52, un’indennità di tre mesi in alternativa alla proroga del termine di disdetta in caso di licenziamento per motivi economici a partire dai 60 anni di età e da otto anni di servizio53 o, in caso di soppressione di posti per motivi aziendali, la differenza tra l’ultimo salario percepito e l’indennità di disoccupazione per le persone che non hanno trovato un altro posto di lavoro, durante tre mesi a partire dal terzo anno di servizio o durante un anno a partire dal secondo anno di servizio54.

Protezione dei rappresentanti del personale e dei delegati sindacali

Vari contratti prevedono anche una protezione specifica per i rappresentanti del personale o i delegati sindacali. Sul piano procedurale, l’articolo 38.5 del CCL dell’industria metalmeccanica ed elettrica protegge i membri delle commissioni del personale o dei consigli di fondazione. La disposizione prevede un avviso motivato e scritto (cpv. 2) e accorda all’impiegato un termine di cinque giorni per chiedere un colloquio tra la rappresentanza dei lavoratori e la direzione (cpv. 3). Le parti possono chiedere l’intervento delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori affinché esaminino la situazione e fungano da mediatori. La procedura non può durare più di un mese e il licenziamento non può avvenire nel mese che segue il termine di cinque giorni previsto al capoverso 3 (cpv. 4). In caso di riorganizzazione è prevista una protezione supplementare (cpv. 5). In tal caso l’impiegato che conte-

46 Art. 2.12.3 d del CCL Swisscom; art. 54.1 del CCL SRG SSR (a partire da dieci anni di servizio)

47 Art. 7.2 del CCL per l’industria chimica di Basilea; art. 54.3 del CCL SRG SSR.

48 Art. 55.3 de la CCT d del ramo svizzero dell’installazione elettrica e dell’installazione delle telecomunicazioni.

49 Art. 21 cpv. 1 del contratto nazionale mantello (CNM) dell’edilizia e del genio civile; art. 10.1 de la CCT romande du second œuvre; art. 7.1 del CCL per il ramo pittura e gessatura; art. 12.2 cpv. 1 del CCL dell’industrie svizzera orologiaia e microtecnica; art. 40 cpv. 4 CCL per il mestiere del falegname (Svizzera tedesca e TI).

50 Art. 7 cpv. 1 del CCNL dell’industria alberghiera e della ristorazione.

51 Rispettivamente: art. 12.1 cpv. 1 del CCL per l’industrie svizzera orologiaia e di microtecnica; art. 10, n. 5, lett. b del CCT romande du second œuvre; art. 6.3 del CCL per l’industria chimica di Basilea.

52 Allegato 4 n. 123 cpv. 1 del CCL per rami d’attività scorporati della Posta Svizzera.

53 Art. 12.1 cpv. 1 del CCL per l’industrie svizzera orologiaia e di microtecnica.

54 Art. 54.5 e 54.6 del CCL SRG SSR.