Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2010/49: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (sanzione in caso di disdetta abusiva o ingiustificata) · 38 pagine
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strato che le suddette disposizioni servono soprattutto a proteggere i lavoratori. Per questo motivo e visto che non vi è motivo per ostacolare soluzioni più favorevoli convenute dalle parti, il carattere assolutamente imperativo delle disposizioni sulla protezione dal licenziamento non è appropriato. A questo si aggiunge che una protezione più estesa è possibile per quanto riguarda le condizioni della disdetta abusiva ai sensi dell’articolo 336 capoverso 2 CO, ma non per quanto riguarda la sanzione. Infine, la natura dell’articolo 337c capoverso 3 CO merita di essere chiarita.
1.3 Le modifiche proposte
Aumento dell’indennità massima (art. 336a cpv. 2 e 337c cpv. 3 AP-CO)
Le critiche avanzate alla sanzione in caso di disdetta abusiva o ingiustificata e l’esame della situazione attuale inducono a proporre un inasprimento di tale sanzione, aumentando l’indennità massima dai sei mesi di salario attualmente previsti a dodici mesi. L’aumento si applica a tutte le disdette abusive o ingiustificate e non si limita a motivi particolari di disdetta. Il giudice continua a disporre del suo potere d’apprezzamento per fissare l’indennità.
Il licenziamento per motivi economici di rappresentanti dei lavoratori è abusivo (art. 336 cpv. 2 lett. b AP-CO)
L’avamprogetto propone di limitare i motivi giustificati del licenziamento di rappresentanti del personale a quelli inerenti alla persona stessa del lavoratore. È infatti necessario chiarire l’applicazione dei motivi giustificati in caso di licenziamento per un motivo oggettivo, in particolare economico. In tale contesto i rappresentanti dei lavoratori possono esigere di non essere licenziati nelle situazioni tipiche in cui sono chiamati a intavolare colloqui con il datore di lavoro.
Possibilità di soluzioni contrattuali più favorevoli a entrambe le parti o ai lavo-
ratori (art. 336 cpv. 3, 336° cpv. 3, 361 e 362 AP-CO)
L’avamprogetto propone di ammettere soluzioni contrattuali che estendono la protezione contro le disdette abusive se sono più favorevoli per entrambe le parti o a vantaggio dei lavoratori. La natura della protezione contro le disdette è così adattata al principio della parità. È pertanto possibile una protezione più estesa voluta da entrambe le parti, tenendo conto del fatto che nella prassi la protezione si applica soprattutto al lavoratore.
1.4 Giustificazione e applicazione della soluzione proposta
1.4.1 Mantenimento del principio del diritto in vigore
Validità della disdetta
L’avamprogetto propone di inasprire la sanzione in caso di disdetta abusiva o ingiustificata. La validità della disdetta non è tuttavia rimessa in questione. Da una parte è poco realistico voler mantenere un rapporto di lavoro contro la volontà di una parte e dall’altra, una sanzione pecuniaria sufficientemente elevata può essere efficace e svolgere la funzione preventiva prevista.