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Consultazione 2010/49: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (sanzione in caso di disdetta abusiva o ingiustificata) · 38 pagine

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può anche essere imputato di una colpa concomitante68 oppure il licenziamento può basarsi su motivi leciti che non sono preponderanti69. Una disdetta può inoltre essere abusiva per il modo in cui è pronunciata, senza che l’atteggiamento di fondo del datore di lavoro sia criticabile70. D’altra parte la disdetta abusiva o ingiustificata può costituire un atto grave che richiede una sanzione severa71. I diversi gradi di gravità del licenziamento e il fatto di dover tenere conto di tutte le circostanze, confermato dal Tribunale federale72, richiedono un ampio apprezzamento da parte del giudice.

1.2.3 Indennità massima

L’indennità massima così come prevista dall’articolo 336a capoverso 2 CO è stata oggetto di una decisione politica in occasione della revisione del 1988. Il progetto del Consiglio federale prevedeva un massimo di 12 salari mensili73, ma il Parlamento l’ha ridotto a sei. A tale riguardo ha tenuto conto dell’efficacia dell’indennità (funzione riparatrice e punitiva, effetto preventivo) e dell’onere che essa può costituire per il datore di lavoro, in particolare per le piccole e medie imprese74. Nella valutazione dell’indennità occorre ponderare entrambi gli interessi.

La giurisprudenza ha confermato la scelta legislativa effettuata in occasione della revisione del 1988. Ha in particolare ribadito la non cumulabilità delle diverse indennità e la loro doppia funzione riparatrice e punitiva, la quale implica che l’indennità ha un carattere esaustivo e che le conseguenze di ordine economico sono pienamente considerate. La riserva dell’articolo 336a capoverso 2 secondo periodo CO si riferisce quindi a un danno subito in base a un fatto diverso dal licenziamento. La giurisprudenza non ha neppure concesso sistematicamente delle somme elevate per garantire l’effetto preventivo della sanzione. Vista questa situazione e tenendo conto del fatto che il giudice deve poter usufruire di un largo margine di apprezzamento, si tratta di esaminare se l’indennità massima attuale permette effettivamente di soddisfare tutte le sue funzioni in tutte le situazioni ipotizzabili. La sanzione deve in particolare poter essere adattata alla situazione del datore di lavoro. L’effetto dell’indennità è infatti diverso a seconda che si tratti di una piccola, di una media o di una grande impresa. Il criterio determinante a tale riguardo sono infatti le possibilità finanziarie del datore di lavoro.

L’indennità deve soddisfare una funzione riparatrice, anche se non si tratta di un risarcimento del danno e quest’ultimo non deve essere provato. La riparazione si riferisce al danno subito dal lavoratore, che dipende dalla durata del rapporto di

68 P.es. sentenza del Tribunale federale del 2 giugno 2004, 4C.135/2004, consid. 3.2.2: licenziamento abusivo, nonostante l’intento, a titolo di protesta e senza annunciarlo al datore di lavoro, di non effettuare il lavoro previsto per il lunedì di Pasqua.

69 Sentenza del Tribunale federale del 6 marzo 2001, 4P.205/2000, consid. 3

70 P.es. DTF 123 III 247, consid. 6b: disdetta per modificare il contratto di lavoro in vista di una diminuzione del salario giustificata dalle prestazioni ridotte del lavoratore malato.

71 L’indennità massima è stata ad esempio concessa per sanzionare il licenziamento abusivo di un lavoratore anziano dopo un lungo rapporto di lavoro, alcuni mesi prima del pensionamento (DTF 132 III 115) o per la disdetta per ritorsione contro un direttore aggiunto che si è lamentato del comportamento pericoloso del direttore, subito dai collaboratori per diversi mesi senza reazione da parte del datore di lavoro (Sentenza del Tribunale federale del 16 giugno 2005, 4C.84/2005).

72 DTF 123 III 391, consid. 3c

73 Messaggio 1984, n. 620.6

74 Boll. Uff. 1985 N 1128 segg.; Boll. Uff. 1987 S 346 seg.