Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2010/49: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (sanzione in caso di disdetta abusiva o ingiustificata) · 38 pagine

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ricorso davanti a un organo imparziale (2° par.). L’annesso (art. 24 n. 3) enumera motivi che non costituiscono un motivo valido, in particolare l’affiliazione a un sindacato o la partecipazione ad attività sindacali (lett. a) e il fatto di sollecitare, di esercitare o di avere un mandato di rappresentanza dei lavoratori (lett. b). L’articolo 28 della Carta obbliga le parti contraenti a garantire che i rappresentanti dei lavoratori godano di un'effettiva tutela riguardo ad atti che potrebbero recar loro pregiudizio ivi compreso il licenziamento, e di cui sarebbero oggetto per via della loro qualifica o della loro attività di rappresentanti dei lavoratori nell'impresa (lett. a). L’articolo 29 statuisce un diritto all’informazione e alla consultazione in caso di licenziamento collettivo.

Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)

Il 22 giugno 1982 la Conferenza generale dell’OIL ha adottato la Convenzione

n. 158 e la raccomandazione R166 concernente la cessazione del rapporto di lavoro per iniziativa del datore di lavoro (Convenzione e raccomandazione sul licenziamento). Il Consiglio federale ha presentato questi testi in maniera particolareggiata nel rapporto del 4 maggio 1983 sulla 68a sessione della Conferenza internazionale del Lavoro103 e nel messaggio del 1984 sulla revisione allora proposta104. Ricordiamo che l’articolo 4 prevede che qualsiasi licenziamento deve basarsi su un motivo valido legato alle attitudini o alla condotta del lavoratore o sulle necessità di funzionamento dell’impresa, dello stabilimento o del servizio. Gli articoli 5 e 6 enumerano dei motivi che non costituiscono un motivo valido, in particolare l’attività sindacale (art. 5 lett. a) e la sollecitazione o l’esercizio di un mandato di rappresentanza dei lavoratori (art. 5 lett. b). L'articolo 10 statuisce che il licenziamento ingiustificato va sanzionato con un’indennità adeguata o con qualsiasi altra forma di riparazione considerata appropriata, se l’annullamento del licenziamento e/o la reintegrazione del lavoratore non sono previsti dalla legislazione o dalla prassi nazionale o se l’autorità che tratta la questione ritiene che nel caso specifico tali misure non siano possibili. L’articolo 12 prevede infine un’indennità di partenza o prestazioni di assicurazione contro la disoccupazione o di un’altra assicurazione sociale a favore del lavoratore licenziato.

Il Consiglio federale ha esaminato la conformità del diritto svizzero alla Convenzione nel suo rapporto del 4 maggio 1983105. Riferendosi al diritto allora vigente, ha constatato che non era conforme alle esigenze poste dalla Convenzione e non ha quindi sottoposto quest’ultima all’approvazione del Parlamento. Nel messaggio del 1984 (n. 333) il Consiglio federale ha inoltre osservato che neppure il suo controprogetto proposto soddisfava le esigenze della Convenzione. Dato che la protezione dal licenziamento non è stata migliorata in occasione dei dibattimenti parlamentari, tale constatazione vale anche per la disciplina adottata nel 1988 ed è stata confermata anche successivamente106. La divergenza principale consiste nel fatto che nella Convenzione n. 158 la liceità del licenziamento dipende da un motivo

103 FF 1983 II 1083

104 Messaggio 1984, n. 333

105 n. 33 e 34

106 Il 13 dicembre 2000, il Consiglio nazionale ha ad esempio rifiutato di dare seguito all’Iniziativa parlamentare Thanei (99.459) Diritto del lavoro. Protezione contro il licenziamento, che chiedeva di conformare il diritto svizzero alla Convenzione (n°158) dell’l'OIL e alla Carta sociale europea.