Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2010/49: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (sanzione in caso di disdetta abusiva o ingiustificata) · 38 pagine

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Avamprogetto

Allegato

Codice delle obbligazioni (sanzione in caso di disdetta abusiva o ingiustificata)

Modifica del ...

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del ...133,

decreta:

Il Codice delle obbligazioni134 è modificato come segue:

Art. 336 cpv. 2 lett. b e 4 (nuovo)

2 La disdetta da parte del datore di lavoro è abusiva segnatamente se data:

b. durante il periodo nel quale il lavoratore è nominato rappresentante dei salariati in una commissione aziendale o in un’istituzione legata all’impresa e il datore di lavoro non può provare che aveva un motivo giustificato di disdetta inerente alla persona del lavoratore.

4 Si può derogare ai capoversi 1-3 in maniera ugualmente vantaggiosa per il lavoratore e il datore di lavoro oppure a vantaggio del lavoratore mediante convenzione, contratto normale o contratto collettivo di lavoro.

Art. 336a cpv. 2 primo periodo e capoverso 4 (nuovo)

2 L’indennità è stabilita dal giudice, tenuto conto di tutte le circostanze, ma non può superare l’equivalente di 12 mesi di salario del lavoratore.

4 Si può derogare ai capoversi 1-3 in maniera ugualmente favorevole per il lavoratore e il datore di lavoro oppure a vantaggio del lavoratore mediante convenzione, contratto normale o contratto collettivo di lavoro.

Art. 337c cpv. 3

3 Il giudice può obbligare il datore di lavoro a versare al lavoratore un’indennità ch’egli stabilisce secondo il suo libero apprezzamento, tenuto conto di tutte le circostanze; l’indennità non può però superare l’equivalente di 12 mesi di salario del lavoratore. Sono salvi i diritti al risarcimento del danno per altri titoli giuridici.

RS ..........

133 FF ...

134 RS 220