Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2010/49: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (sanzione in caso di disdetta abusiva o ingiustificata) · 38 pagine
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Avamprogetto
Allegato
Codice delle obbligazioni (sanzione in caso di disdetta abusiva o ingiustificata)
Modifica del ...
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...133,
decreta:
Il Codice delle obbligazioni134 è modificato come segue:
Art. 336 cpv. 2 lett. b e 4 (nuovo)
2 La disdetta da parte del datore di lavoro è abusiva segnatamente se data:
b. durante il periodo nel quale il lavoratore è nominato rappresentante dei salariati in una commissione aziendale o in un’istituzione legata all’impresa e il datore di lavoro non può provare che aveva un motivo giustificato di disdetta inerente alla persona del lavoratore.
4 Si può derogare ai capoversi 1-3 in maniera ugualmente vantaggiosa per il lavoratore e il datore di lavoro oppure a vantaggio del lavoratore mediante convenzione, contratto normale o contratto collettivo di lavoro.
Art. 336a cpv. 2 primo periodo e capoverso 4 (nuovo)
2 L’indennità è stabilita dal giudice, tenuto conto di tutte le circostanze, ma non può superare l’equivalente di 12 mesi di salario del lavoratore.
4 Si può derogare ai capoversi 1-3 in maniera ugualmente favorevole per il lavoratore e il datore di lavoro oppure a vantaggio del lavoratore mediante convenzione, contratto normale o contratto collettivo di lavoro.
Art. 337c cpv. 3
3 Il giudice può obbligare il datore di lavoro a versare al lavoratore un’indennità ch’egli stabilisce secondo il suo libero apprezzamento, tenuto conto di tutte le circostanze; l’indennità non può però superare l’equivalente di 12 mesi di salario del lavoratore. Sono salvi i diritti al risarcimento del danno per altri titoli giuridici.
RS ..........
133 FF ...
134 RS 220