Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2010/49: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (sanzione in caso di disdetta abusiva o ingiustificata) · 38 pagine
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cpv. 1 lett. b). Il contratto normale di lavoro del 3 dicembre 197958 per i giardinieri privati prevede infine un termine di disdetta di sette giorni e per la fine della settimana durante il periodo di prova (art. 4 cpv. 1) e, trascorso il periodo di prova, il contratto di lavoro può essere disdetto per la fine di un mese, con un periodo di disdetta di un mese durante il primo anno di servizio, di due mesi dal secondo al nono anno di servizio e di tre mesi a partire dal decimo anno di servizio (art. 4 cpv. 2). L'articolo 5 disciplina la disdetta in tempo inopportuno, su riserva dell’articolo 336c capoverso 1 CO, relativamente imperativo (art. 362 cpv. 1 CO; art. 362 cpv. 2 CO e 359 cpv. 3 in combinazione con l'art. 358 CO).
I Cantoni sono tenuti a stabilire dei contratti normali di lavoro per i lavoratori agricoli delle economie domestiche private (art. 359 cpv. 2 CO). Il legislatore non ha più ritenuto opportuno inserire le regole sulla disdetta nel contenuto obbligatorio dei contratti normali di lavoro, vista l’emanazione di norme federali di diritto imperativo59. I Cantoni restano tuttavia liberi di disciplinare questa questione nei contratti normali di lavoro.
1.1.4 Esame del diritto in vigore e necessità di legiferare
La prassi dimostra che la protezione dalle disdette riguarda soprattutto il licenziamento del lavoratore da parte del datore di lavoro. L’esame che segue è effettuato soprattutto in quest’ottica, senza tuttavia rimettere in questione il principio della parità, che sarà discusso al n. 1.2.5 del presente rapporto.
1.2 Esame della sanzione nel diritto vigente
1.2.1 Indennità
La scelta dell’indennità come sanzione di una disdetta abusiva o di un licenziamento ingiustificato corrisponde a una decisione di principio del legislatore che consiste nel rispettare in ogni caso la volontà della parte che disdice il contratto60. Il carattere personale del rapporto di lavoro e la difficoltà di mantenerlo se diventa conflittuale sono elementi che hanno portato a questa scelta61. Questa decisione non è rimessa in questione. Non esiste alcun motivo che giustifichi la sostituzione, nell’articolo 336a CO, dell’indennità con la nullità o l’annullabilità della disdetta. Il mantenimento del rapporto di lavoro non è una soluzione praticabile, mentre un’indennità a carattere punitivo è atta a sanzionare efficacemente una disdetta abusiva o un licenziamento ingiustificato. A tale riguardo la valutazione della legge sulla parità dei sessi, oggetto di un rapporto del Consiglio federale nel 200662, offre delle indicazioni sull’efficacia dell’articolo 10 LPar. Anche se l’utilità della disposizione è stata confermata, il Consiglio federale ha constatato che la protezione non ha permesso di eliminare la paura delle lavoratrici di perdere il posto di lavoro e che nelle procedure
58 RS 221.215.329.3
59 Messaggio 1967, pag. 369
60 Cfr. messaggio 1984, n. 612.31
61 In tal senso Boll. Uff. 1985 N 1126 segg.
62 Rapporto del 15 febbraio 2006 concernente la valutazione dell’efficacia della legge sulla parità dei sessi, in adempimento della mozione 02.3142 (Vreni Hubmann), trasformata in postulato dal Consiglio nazionale il 21 giugno 2002, FF 2006 2941. Qui di seguito Rapporto.