Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2010/49: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (sanzione in caso di disdetta abusiva o ingiustificata) · 38 pagine

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2 Commento

Art. 336 cpv. 2 lett. b e cpv. 4

Secondo il capoverso 2 lettera b soltanto i motivi inerenti al lavoratore stesso sono ammessi come motivi giustificati di licenziamento. La formulazione va messa in relazione con l’articolo 335d CO, che definisce il licenziamento collettivo come disdette date per motivi non inerenti alla persona del lavoratore. I rappresentanti dei salariati devono beneficiare della protezione del licenziamento in tutti i casi di licenziamento collettivo ai sensi dell’articolo 335d, soprattutto in quelli dovuti a motivi economici.

Il capoverso 4 permette di migliorare la protezione prevista dall’articolo 336 capoversi 1-3 mediante convenzione, contratto normale o contratto collettivo di lavoro. Il miglioramento può innanzitutto essere uguale per entrambe le parti, rendendo possibile una protezione paritaria più estesa. Può essere tuttavia convenuto un miglioramento unicamente a vantaggio del lavoratore. Questa seconda possibilità corrisponde alla regola statuita dall’articolo 362 CO.

Art. 336a cpv. 2 e 4

Il capoverso 2 propone di aumentare l’indennità massima a dodici mesi di salario del lavoratore. La giurisprudenza sviluppata in virtù del diritto vigente rimane valida. Anche i giudici non dovranno modificare la loro prassi, restando liberi di fissare l’indennità tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto. I casi gravi potranno pertanto, come finora, essere sanzionati con l’indennità massima o vicina al massimo, il che permette in particolare di migliorare la protezione dai licenziamenti abusivi o ingiustificati e di attuare pienamente la funzione riparatrice e punitiva della sanzione. Tuttavia, vista l’indennità massima più elevata, elementi di valutazione quali le capacità finanziarie del datore di lavoro potranno assumere un peso maggiore.

Il capoverso 4 è identico all'articolo 336 capoverso 4 AP-CO. Permette alle parti o ai partner sociali di prevedere soluzioni più vantaggiose in misura uguale per entrambe le parti o più vantaggiose per il lavoratore.

Art. 337c cpv. 3

Come all’articolo 336a AP-CO l’indennità massima è aumentata a 12 mesi di salario in caso di licenziamento senza causa grave. Anche in questo caso la giurisprudenza sviluppata in virtù del diritto in vigore rimane valida e il giudice fisserà l’indennità equamente, entro i limiti dell’indennità massima più elevata prevista dalla legge.

Art. 361 e 362

L’avamprogetto propone di rinunciare al carattere assolutamente imperativo degli articoli 336 e 336a CO. Saranno pertanto possibili soluzioni più favorevoli a entrambe le parti o soltanto al lavoratore (art. 336 cpv. 4 e 336a cpv. 4 AP-CO).

L'avamprogetto prevede inoltre di inserire l’articolo 337c capoverso 3 CO nell’elenco dell’articolo 362 CO. Sarà così chiaramente statuito il carattere relativamente imperativo di questa disposizione, oggi unanimemente riconosciuto.