Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2010/49: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (sanzione in caso di disdetta abusiva o ingiustificata) · 38 pagine
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Art. 5 cpv. 4 LPar
L’indennità massima prevista in caso di licenziamento discriminatorio o di molestie sessuali è aumentata da sei a dodici mesi. Essa è infatti stata prevista sul modello dell’articolo 336a capoversi 1 e 2 CO.
Il massimo di tre mesi in caso di discriminazione mediante rifiuto di assunzione non è aumentato. In occasione dell’adozione della LPar il legislatore aveva coscientemente distinto questo caso da quelli della molestia sessuale e del licenziamento discriminatorio, perché non pregiudica un rapporto contrattuale esistente132.
3 Ripercussioni
Le modifiche del CO previste riguardano innanzitutto il settore privato. Non avranno pertanto ripercussioni prevedibili per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni, i cui dipendenti sottostanno al diritto sul personale della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni.
Le ripercussioni economiche non possono essere valutate con precisione. L’aumento dell’indennità massima dovrebbe permettere di prevenire disdette abusive o ingiustificate, il che potrebbe ridurre il numero di indennità versate a tale titolo. Il loro ammontare potrebbe d’altra parte essere più elevato.
Dato che favorisce un maggior rispetto delle regole sulla disdetta, una sanzione più severa consente anche un’applicazione efficiente di tali regole a tutti gli attori economici ed evita che attori meno scrupolosi possano procurarsi un indebito vantaggio.
L’esclusione dei motivi economici per i rappresentanti eletti dei salariati non dovrebbe pregiudicare la capacità delle imprese di adattarsi al mercato, visto il piccolo numero di persone coinvolte e la possibilità di trovare per loro altre soluzioni o di sciogliere il contratto di comune accordo.
La possibilità per i partner sociali o le parti di convenire una protezione più estesa dovrebbe permettere di giungere a soluzioni accettate sia dai datori di lavoro che dai lavoratori e avere un effetto benefico indiretto.
4 Programma di legislatura e piano finanziario
Il presente avamprogetto è stato deciso quando il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione sull’avamprogetto di revisione parziale del Codice delle obbligazioni (protezione del lavoratore che segnala irregolarità). Non è previsto nel Programma di legislatura 2007-2011.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità e legalità
L’articolo 122 Cost. conferisce alla Confederazione la competenza di legiferare nel campo del diritto civile.
132 Boll. Uff. 1985 N 194 seg.; Boll. Uff. 1985 S 318