Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2010/49: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (sanzione in caso di disdetta abusiva o ingiustificata) · 38 pagine

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– poco numerose – effettuate nel settore privato, è stato possibile mantenere il posto di lavoro soltanto in un caso63.

1.2.2 Fissazione dell’indennità da parte del giudice

La revisione del 1988 ha voluto lasciare una grande libertà al giudice sia nel valutare il carattere abusivo o ingiustificato della disdetta sia nel determinarne la sanzione64. Questa soluzione permette di fissare un’indennità adeguata alle circostanze di ciascun caso concreto e si giustifica in base alla diversità delle situazioni che possono verificarsi. Il datore di lavoro può ad esempio essere una piccola o una grande impresa, il lavoratore può subire un danno più o meno grande a dipendenza del suo rapporto di lavoro con il datore di lavoro e della sua situazione economica e sociale, e il carattere abusivo o ingiustificato della disdetta può presentare un grado di gravità più o meno elevato. Il giudice è quindi colui che è meglio in grado di valutare la situazione tenendo conto di queste circostanze.

Il Tribunale federale ha confermato che l’apprezzamento del giudice è limitato soltanto dal valore massimo fissato dal legislatore, scartando in particolare l’interpretazione secondo cui, per garantirne l’efficacia, l’indennità dovrebbe tendere verso l’importo massimo65. La volontà legislativa chiaramente espressa all’articolo 336a capoverso 2 CO è quindi confermata dalla giurisprudenza federale e non è contestabile in virtù del diritto in vigore. Tale giurisprudenza rileva tuttavia l’opposizione che potrebbe nascere tra l’ammontare fissato dal giudice e l’effetto preventivo. Una somma troppo bassa potrebbe eliminare l’effetto preventivo della sanzione. Questo punto di vista non può essere contestato nella misura in cui mette l’accento sull’effetto preventivo della sanzione, ma non può essere condiviso poiché limita la possibilità di pronunciare sanzioni diverse a seconda delle circostanze concrete di ciascun caso. Garantendo l’effetto preventivo con un’indennità vicina al valore massimo – o stabilendo ad esempio un valore minimo – si toglie al giudice la possibilità di poter adattare l’indennità alle circostanze concrete. Un intervento legislativo in tal senso non è quindi opportuno. Il punto di vista favorevole al pronunciamento di una sanzione sistematicamente elevata si fonda sulla costatazione che il limite massimo fissato dal legislatore sarebbe troppo basso per permettere una sanziona efficace66.

La necessità di poter adattare l’indennità a ciascun caso concreto è confermata dalla giurisprudenza emessa in applicazione delle disposizioni sulla protezione dalla disdetta. Un licenziamento con effetto immediato può ad esempio basarsi su buone ragioni che non sono tuttavia cause gravi, il che può giustificare il fatto di non accordare l’indennità sulla base dell’articolo 337c capoverso 3 CO67. Il lavoratore

63 Rapporto, n. 8.2.1

64 Messaggio 1984, n. 612.33

65 DTF 119 II 157, cons. 2a

66 Cfr. Tribunale d’appello del Cantone del Ticino, decisione del 16 settembre 1998, JAR 1999, 256, consid. 3

67 P.es. DTF 120 II 243, licenziamento in seguito a una violenta disputa tra un macchinista e il suo caporeparto, sentenza del Tribunale federale del 16 agosto 2001, 4C.74/2000, consid. 5, licenziamento di un giardiniere accusato di rapina.