Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2010/49: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (sanzione in caso di disdetta abusiva o ingiustificata) · 38 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 26Fedlex · Progetto

modifiche fondamentali e non prevede regole nuove in merito alla sanzione dei licenziamenti collettivi pronunciati in violazione delle regole procedurali previste. In materia di trasferimento di imprese, l’articolo 4 capoverso 1 della Direttiva 2001/23/CE112 statuisce che il licenziamento non può essere pronunciato per il solo fatto del trasferimento, ma che può avere luogo per motivi economici, tecnici o d'organizzazione che comportano variazioni sul piano dell'occupazione113. Le direttive che disciplinano la parità tra uomini e donne (Direttiva 2006/54/CE), in materia di occupazione e impiego (Direttiva 2000/78/CE) e indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica (Direttiva 2000/43/CE) lasciano agli Stati membri la decisione in merito alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali che mettono in atto le direttive, precisando tuttavia che tali sanzioni possono comprendere il versamento di un’indennità e che devono essere efficaci, proporzionali e dissuasive114. Le direttive si applicano alle condizioni del licenziamento e prevedono una protezione contro le misure ritorsive115.

Varie direttive europee si occupano della partecipazione dei lavoratori. L’articolo 7 della Direttiva che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori116 prescrive agli Stati membri di provvedere affinché i rappresentanti dei lavoratori godano, nell'esercizio delle loro funzioni, di una protezione e di garanzie sufficienti a permettere loro di realizzare in modo adeguato i compiti che sono stati loro affidati. Le altre direttive, in particolare l’articolo 10 capoverso 3 della Direttiva 2009/38/CE riguardante l’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei

112Direttiva 2001/23/CE del Consiglio del 12 marzo 2001 concernente il ravvicinamento

delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, GU L 82 del 22.3.2001, pag. 82. La direttiva sostituisce la Direttiva 77/187/CEE del Consiglio del 14 febbraio 1977, GU L 61 del 5.3.1977, pag. 26, modificata dalla Diretti-

va 98/50/CE del Consiglio del 29 giugno 1998, GU L 201 del 17.7.1998, pag. 88.

113Sulla portata di tale disposizione cfr.: sentenza della Corte di Giustizie dell’Unione

europea dell’11 giugno 2009, causa C-561/07, Commissione c. Italia, Racc. pag. I-4959,

n. 35; sentenza del 12.3.1998, causa C-319/94, Dethier Equipement, Racc. pag. I-1061,

n. 35

114Art. 25 della Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 lu-

glio 2006 riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione), GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23; art. 17 della Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del

27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16 ; art. 15 della Direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000 che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica,

GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

115Rispettivamente: art. 14 cpv. 1 lett. c e 24 della direttiva sulle pari opportunità tra uomini

e donne; art. 3 cpv. 1 lett. c e art. 11 della direttiva per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; art. 3 cpv. 1 lett. c e art. 9 della Direttiva che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

116Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2002 che

istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori, GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29.