Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2010/49: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (sanzione in caso di disdetta abusiva o ingiustificata) · 38 pagine

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lavoro, dall’età del lavoratore, dalla sua situazione sociale e dalle conseguenze economiche del licenziamento. Questi elementi hanno contribuito a stabilire un’indennità massima o vicina al massimo nel caso di un lavoratore anziano licenziato dopo 44 anni di servizio e vicino al pensionamento75, di un lavoratore con più di 15 anni di servizio che si è ritrovato disoccupato e in uno stato di grave depressione76, di un impiegato con più di 30 anni di servizio la cui situazione professionale è stata progressivamente peggiorata dal datore di lavoro e che si è ammalato durevolmente77, oppure in casi di molestie sessuali che hanno condotto a un’impossibilità prolungata di lavorare78 o a una situazione di disoccupazione dopo sette anni di servizio79. Gli stessi elementi possono invece condurre a una riduzione dell’indennità se il rapporto di lavoro è corto e l’interessato ritrova subito un posto di lavoro80 anche se ha 57 anni81.

La funzione punitiva dell’indennità deve permettere di rispecchiare la gravità del licenziamento nella sanzione. A tale riguardo sono stati costatati atti sufficientemente gravi per contribuire alla concessione di un’indennità elevata (cfr. sopra n. 1.2.2). Questi possono cumularsi con un grave pregiudizio per il lavoratore o opporsi a un comportamento irreprensibile di quest’ultimo82, oppure riguardare un lavoratore dopo un lungo rapporto di lavoro83.

Sono infine considerate anche le capacità finanziarie del datore di lavoro, in modo da garantire l’efficacia della sanzione, soprattutto in caso di capacità notevoli84. Questo criterio può però anche giustificare una diminuzione della sanzione.

In considerazione della situazione attuale, il massimo di sei mesi può essere legittimamente messo in questione poiché, viste le diverse funzioni dell’indennità, costituisce un limite troppo angusto per il giudice. Come esposto sopra, è possibile che il licenziamento costituisca un atto grave, che abbia delle conseguenze serie per l’impiegato e che occorra tenere conto delle importanti capacità finanziarie del datore di lavoro. Con un limite massimo di sei mesi è difficile garantire l’effetto preventivo, visto che una parte dell’indennità si riferisce al risarcimento del danno subito dal lavoratore. In certi casi il Tribunale federale ha dovuto acconsentire a un’indennità supplementare per torto morale, riconoscendo che un danno può essere così grave «che per risarcirlo non è sufficiente un’indennità corrispondente a sei mesi di salario del lavoratore»85. L’obiettivo fondamentale è che il datore di lavoro

75 DTF 132 III 115

76 Sentenza del Tribunale federale del 28 marzo 2002, 4C.86/2001, consid. 1e.

77 Sentenza del Tribunale federale del 26 maggio 2009, 4A_564/2008, consid. 2.

78 DTF 126 III 395 = DTF del 4 luglio 2000, 4C.463/1999, consid. 9c (non pubblicato); sentenza del Tribunale federale del 19 dicembre 2006, 4P.214/2006.

79 Sentenza del Tribunale federale del 25 maggio 2006, 4C.60/2006, consid. 8.3

80 Sentenza del Tribunale federale del 19 gennaio 2001, 4C.238/2000, consid. 3;

81 Sentenza del Tribunale federale del 12 settembre 2008, 4A_279/2008, consid. 4.2

82 Caso di molestie: Sentenza del Tribunale federale del 16 giugno 2005, 4C.84/2005, consid. 4.2; impegno di lunga data per il rispetto dei diritti dei lavoratori: Sentenza del Tribunale federale del 28 marzo 2002, 4C.86/2001, consid. 1e

83 Sentenza del Tribunale federale del 26 maggio 2009, 4A_564/2008, consid. 2

84 Sentenza del Tribunale federale del 28 marzo 2002, 4C.86/2001, consid. 1e («capacità finanziarie notevoli»); Sentenza del Tribunale federale del 27 febbraio 2007, 4C.370/2006, consid. 3.2 (impresa che impiega più di 40 persone); sentenza del Tribunale federale 4C.310/1998 dell’8 gennaio 1999, Praxis 1999, n. 112 = SJ 1999, 277, consid. 3d (menzione del criterio).

85 Sentenza del Tribunale federale 4C.310/1998, Praxis 1999, n. 112 = SJ 1999, 277, consid. 4a.