Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2010/49: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (sanzione in caso di disdetta abusiva o ingiustificata) · 38 pagine
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sta l’avviso di disdetta è protetto dal licenziamento durante quattro mesi. La direzione deve informare la commissione del personale e rivolgersi all’organizzazione padronale e a quella dei lavoratori designata dall’impiegato affinché esaminino il caso e fungano da mediatori, a meno che l’impiegato non rinunci a tale procedura (cpv. 5, 2° paragrafo). L’articolo 306 del CCL per l’industria grafica prevede, eccetto per i casi di riorganizzazione, una procedura simile a quella del CCL per l’industria metalmeccanica ed elettrica. Infine il CCL per l’industria orologiera e microtecnica svizzera prevede un colloquio preliminare tra il segretario padronale, il segretario sindacale e la direzione dell’impresa in caso di licenziamento di un membro della commissione del personale che fa parte del sindacato o di un delegato sindacale (rispettivamente art. 4.3.9 cpv. 6 e 4.6 cpv. 9).
Dal punto di vista materiale le disposizioni dei contratti collettivi citati sopra prevedono un divieto di licenziare gli impiegati in questione per motivi legati alle loro attività. Anche l’articolo 17.2 del CCL quadro per il commercio al dettaglio nel Cantone di Ginevra prevede il divieto di licenziare un impiegato in ragione della sua attività di rappresentante, delegato sindacale o membro della commissione del personale55. L’articolo 2.12.3 del CCL della Swisscom stabilisce un termine di disdetta di sei mesi per i lavoratori eletti in un organo esecutivo di un sindacato contraente e accreditati come tali. L'articolo 123 capoverso 3 dell’allegato 4 del CCL per rami d’attività scorporati della Posta Svizzera prevede un’indennità massima di dodici mesi di salario in caso di disdetta contraria all’articolo 336 capoverso 2 lettera b CO, poiché questa disposizione è estesa ai collaboratori membri di un organo di partecipazione conforme al CCL o accreditati come persone di fiducia di un sindacato contraente.
1.1.3.4 I contratti normali di lavoro
Tre dei sei contratti normali di lavoro stabiliti dal Consiglio federale in virtù dell’articolo 359a capoverso 1 CO includono delle regole per la disdetta del contratto. Il contratto normale di lavoro del 16 gennaio 198556 per gli educatori negli istituti e nei convitti prevede che la disdetta deve essere data per scritto (art. 4 cpv. 2) per la fine della seconda settimana susseguente alla disdetta, durante il periodo di prova (art. 4 cpv. 1 lett. a) e, dopo il periodo di prova, per la fine del terzo mese susseguente alla disdetta (art. 4 cpv. 1 lett. b). L’articolo 5 del contratto normale di lavoro del 21 dicembre 197157 per il personale sanitario prevede le stesse regole ad eccezione del termine di disdetta dopo il periodo di prova, che è di due mesi e non di tre (art. 5
55La Chambre des relations collectives de travail du canton de Genève (CRCT) ha recente-
mente giudicato che questa clausola comporta la reintegrazione dell’impiegato licenziato ingiustamente. Decision sur mesures provvisionnelles del 26 maggio 2009, n. 5 delle considerazioni in diritto (consultabile su: http://www.cgas.ch/SPIP/IMG/pdf/2009-05- 26crct_reintegration_Marisa_Parlong_160043.pdf). Cfr. anche DTF del
30 settembre 2009, 4A_328/2009, che tuttavia non si pronuncia su tale questione e la decisione di fondo della CRCT del 16 marzo 2010 che dichiara irricevibile la domanda di reintegrazione ma conferma in un obiter dictum la sua interpretazione dell’articolo 17.2 del CCL (notizia ats, 17.3.2010 pubblicata dal quotidiano Tribune de Genève,
www.tdg.ch/print/node/149217). Il Tribunale federale ha confermato la decisione di irricevibilità della CRCT nella sua sentenza del 12 luglio 2010, 4A_248/2010, consid. 4