Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2010/49: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (sanzione in caso di disdetta abusiva o ingiustificata) · 38 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 19Fedlex · Progetto

inoltre espresso il suo parere in merito alla conformità del diritto svizzero alla Convenzione (n. 98) dell’OIL e all’interpretazione che ne dà il Comitato della libertà sindacale, restando dell’avviso che la denuncia vada archiviata senza darvi seguito.

Per quanto riguarda la sanzione di un licenziamento abusivo o ingiustificato, la situazione attuale non richiede la necessità di reintegrare il lavoratore licenziato a torto, anche nel caso particolare del licenziamento per l’appartenenza o meno a un sindacato o per un’attività sindacale (art. 336 cpv. 2 lett. a CO) oppure del licenziamento di un lavoratore nominato rappresentante dei salariati (art. 336. cpv. 2 lett. b CO). Già durante la revisione del 1988, il disegno del Consiglio federale, che andava oltre il testo poi adottato dal Parlamento, non stabiliva la reintegrazione89, prevedendo invece di applicare la sanzione prevista per gli altri motivi di disdetta abusiva o licenziamento ingiustificato. Il Parlamento ha inoltre rifiutato una proposta che intendeva permettere al giudice di reintegrare il lavoratore licenziato a torto90. Queste scelte devono essere confermate per le ragioni esposte sopra (n. 1.2.1). La reintegrazione è difficilmente attuabile quando la situazione diviene conflittuale e occorre chiarirla in una procedura eventualmente molto lunga.

Il presente progetto intende invece proporre una sanzione efficace in caso di disdetta abusiva o ingiustificata. Questa si applicherà anche nei casi previsti dall’articolo 336 capoverso 2 lettere a e b CO. Questa soluzione permette di raggiungere l’obiettivo della protezione e non è pertanto necessario prevedere una sanzione più severa per questi casi. Restano possibili le soluzioni contrattuali, come quelle previste già oggi in alcuni CCL (vedi sopra n. 1.1.3.3). A tale riguardo è necessario garantire che la protezione legale non ponga ostacoli alle soluzioni liberamente concordate dai partner sociali o dalle parti (cfr. sotto, n. 1.2.5).

Motivo giustificato

La protezione estesa di cui godono i lavoratori nominati rappresentanti dei salariati è ben consolidata e non va rimessa in questione. Merita invece di essere discussa l’inclusione di motivi oggettivi, in particolare economici, nella nozione di «motivo giustificato». Il legislatore ha adottato questa nozione riferendosi all’articolo 340c capoverso 2 CO91. Tale disposizione prevede che il motivo giustificato debba essere riconducibile o imputabile al lavoratore92. Il Tribunale federale ha da parte sua giudicato che motivi economici costituiscono in linea di massima un motivo giustificato ai sensi dell’articolo 336 capoverso 2 lettera b CO93. Soltanto se presentano un legame con l’attività di rappresentante del personale la loro legittimità potrebbe essere rimessa in questione. L’argomento secondo il quale la disposizione fa parte della protezione dal licenziamento per motivi abusivi e non in tempo inopportuno non è di per sé criticabile94. Occorre tuttavia notare che il Parlamento, integrando il licenziamento di rappresentanti del personale all’articolo che tratta la disdetta abusiva, non ha inteso scostarsi dal progetto del Consiglio federale e mettere tale motivo di disdetta abusiva allo stesso livello degli altri95. Il legislatore ha quindi voluto in questo caso stabilire una protezione specifica, che risiede in particolare nel fatto che

89 Messaggio 1984, art. 336e del disegno.

90 Boll. Uff. 1985 N 1130-1133

91 Messaggio 1984, n. 620.11; Boll. Uff. 1985 N 1131-1132

92 DTF 130 III 353, consid. 2.2.1

93 DTF 135 III 512, consid. 6.2

94 DTF 135 III 512, consid. 6.1

95 Boll. Uff. 1985 N 1134-1135