Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2010/49: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (sanzione in caso di disdetta abusiva o ingiustificata) · 38 pagine
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Natura dell’indennità
È mantenuto anche il carattere sui generi dell’indennità, che ha una funzione riparatrice e punitiva, come confermato dalla DTF 123 III 391. Un’indennità massima più elevata permetterà di soddisfare la doppia funzione assegnata all’indennità, senza dover rimettere in questione il suo carattere esaustivo né il fatto che non deve corrispondere a un danno dimostrato.
Fissazione da parte del giudice
L’ampio potere di apprezzamento accordato al giudice deve essere preservato, visto che i casi di disdetta abusiva o ingiustificata possono essere molteplici. Una sanzione diversificata e adatta a ciascun caso non può essere stabilita in maniera astratta nella legge e deve pertanto essere lasciata al potere d’apprezzamento del giudice. L’aumento dell’indennità massima permetterà al giudice di pronunciare sanzioni più severe senza restringere il suo potere d’apprezzamento.
1.4.2 Migliore protezione dalla disdetta
Sanzione efficace in caso di disdetta abusiva o ingiustificata
L’aumento dell’indennità massima da sei a dodici salari mensili permette di inasprire nettamente la sanzione. Tale aumento conferisce al giudice un margine sufficientemente largo per tenere conto di tutte le circostanze del caso, in particolare della gravità della disdetta e del danno arrecato al lavoratore, ma anche della situazione economica del datore di lavoro. Quest’ultimo potrà essere punito in modo più severo se dispone di ingenti capacità finanziarie. Se invece le sue capacità sono limitate, il giudice avrà la possibilità di limitare l’indennità.
La sanzione avrà inoltre un effetto preventivo più pronunciato. La prospettiva di una sanzione più elevata indurrà a non ricorrere troppo affrettatamente a un licenziamento e incoraggerà la ricerca di una soluzione alternativa.
La presente proposta è tuttavia meno estesa rispetto al progetto del Consiglio federale del 1984, che offriva la possibilità di cumulare le indennità se la disdetta era nel contempo abusiva e ingiustificata o se riguardava un rappresentante dei lavoratori. Sarebbe quindi stato possibile arrivare fino a un’indennità di 36 salari mensili.
Migliore protezione dei rappresentanti dei lavoratori
L’indennità massima proposta permetterà anche di sanzionare efficacemente il licenziamento di rappresentanti dei lavoratori o di delegati sindacali, abusivo ai sensi dell’articolo 336 capoverso 2 lettere a e b CO. I partner sociali o le parti potranno inoltre prevedere una sanzione più severa. È infatti ragionevole consentire che un licenziamento abusivo sia annullato e che il lavoratore sia reintegrato, se entrambe le parti lo accettano.
La limitazione dei motivi giustificati di licenziamento ai sensi dell’articolo 336 capoverso 2 lettera b ai motivi inerenti alla persona del lavoratore permette anch’essa di proteggere meglio i rappresentanti dei lavoratori. Tale protezione non fa che garantire che i rappresentanti dei lavoratori possano svolgere i loro compiti in buone condizioni in situazioni ove ciò è particolarmente necessario, mettendo la protezione dai licenziamenti abusivi in accordo con il ruolo attribuito loro dalla legge. Questa limitazione non restringe tuttavia in modo sproporzionato il margine