Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2010/49: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (sanzione in caso di disdetta abusiva o ingiustificata) · 38 pagine
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La fine del contratto alla scadenza della durata convenuta (art. 334 cpv. 1 CO) e la fine del contratto di comune accordo derivano pertanto direttamente dall’autonomia contrattuale delle parti. La possibilità di disdetta del contratto di lavoro per dichiarazione unilaterale di volontà, riconosciuta per i contratti di durata indeterminata (art. 335 cpv. 1 e 337 cpv. 1 CO) e, dopo dieci anni, per i contratti di durata determinata di oltre dieci anni (art. 334 cpv. 3 CO), impedisce un impegno eccessivo delle due parti. La loro libera volontà prevale sull’impegno preso, in quanto la disdetta ordinaria non è subordinata all’esistenza di un motivo. La parte che recede dal contratto deve motivare la propria decisione soltanto su richiesta dell’altra (art. 335 cpv. 2 CO) e l’obbligo di motivarla non ha effetti sulla validità della disdetta4. La disdetta con effetto immediato è ammessa per cause gravi, conformemente alla regola prevista per tutti rapporti obbligatori di durata5. La motivazione scritta, prevista anche in questo caso (art. 337 cpv. 1 2° periodo CO), è della stessa natura come nel caso della disdetta ordinaria.
La volontà di proteggere il lavoratore risulta dal termine di disdetta minimo di un mese dopo il periodo di prova (art. 335c cpv. 2 CO), che può essere ridotto soltanto per contratto collettivo e unicamente per il primo anno di servizio. Ma la disposizione è stata prevista anche a beneficio del datore di lavoro, che così non deve supplire immediatamente alla partenza di un lavoratore6. L’articolo 335a cpv. 1 CO, che statuisce termini identici per entrambe le parti, risulta dalla volontà espressa di mettere le parti a pari livello (principio della parità)7.
Il licenziamento collettivo è oggetto di una disciplina particolare (art. 335d segg. CO), poiché la sua portata oltrepassa il rapporto individuale di lavoro, riguarda la collettività dei lavoratori (art. 335f CO) e coinvolge le autorità statali (art. 335g CO).
Protezione dalla disdetta
Gli articoli 336 segg. CO disciplinano la protezione dalla disdetta. Sono vietate la disdetta ordinaria abusiva (art. 336-336b CO), la disdetta ordinaria in tempo inopportuno (art. 336c e 336d CO) e il licenziamento immediato ingiustificato (art. 337c e 337d CO). Tale protezione è stata introdotta nella sua forma attuale dalla legge del 18 marzo 1988 in vigore dal 1° gennaio 19898. La protezione in caso di disdetta in tempo inopportuno e di licenziamento immediato ingiustificato è stata migliorata e la disdetta abusiva è stata oggetto di una regolamentazione generale.
Una disciplina specifica della disdetta abusiva nella legge è stata proposta a più riprese nel corso del XX secolo, senza tuttavia arrivare a un esito positivo9. La revisione totale del 1971 del diritto del contratto di lavoro ha ad esempio rinunciato a introdurre tale disciplina e prevedeva come motivi abusivi di disdetta soltanto lo svolgimento del servizio militare o di protezione civile (art. 336g CO, in vigore dal
4 DTF 121 III 60, consid. 3b
5 Recentemente: DTF 133 III 360, consid. 8.1
6 Messaggio del 9 maggio 1984 sull’iniziativa popolare «concernente la protezione dei lavoratori dal licenziamento nel diritto del contratto di lavoro» e sulla revisione delle disposizioni in materia di risoluzione del rapporto di lavoro nel Codice delle obbligazioni, FF 1984 II 494 (qui appresso Messaggio 1984).
7 Boll. Uff. 1985 N 1118 seg. e messaggio, n. 612.32
8 RU 1988 1472; Messaggio 1984, n. 620.5
9 Cfr. il riassunto nel messaggio del Consiglio federale all’Assemblea federale concernente la revisione dei titoli decimo e decimo bis del Codice delle obbligazioni (Il contratto di lavoro), del 25 agosto 1967, FF 1968 II 177, pagg. 325-327 (qui appresso, Messaggio 1967)