Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/81: Seconda fase delle revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) · 35 pagine
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Articolo 38b
Disposizioni transitorie incisive sono spesso la chiave per un’esecuzione sistematica della legge. Una disposizione transitoria di questo tipo viene qui proposta per pianificazioni comuni negli spazi
funzionali sovracantonali secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera abis.
Articolo 75 LDFR
Nei casi di applicazione dell’articolo 23a gli interessati concludono una convenzione sulla garanzia e sulle modalità di demolizione qualora la costruzione non sia più necessaria (art. 23a cpv. 2). Per la parte finanziaria della garanzia è probabile che si debba ricorrere alla costituzione di un pegno
immobiliare. Tale diritto di pegno non deve essere imputato al limite d’aggravio ai sensi dell’articolo 75 della legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale10 (LDFR). Si propone pertanto
l’aggiunta di una nuova lettera (lett. f) all’articolo 75 capoverso 1 LDFR.
Articolo 10bis LPAmb
In numerosi ambiti della protezione dell’ambiente il legislatore ha previsto la realizzazione di obiettivi ambientali con strumenti di pianificazione del territorio. A titolo di esempio si citano qui la
pianificazione della protezione delle acque, la pianificazione di provvedimenti per la protezione
dell’aria, la pianificazione per la gestione dei rifiuti o l’attribuzione e pianificazione dei livelli di
sensibilità al rumore. Queste pianificazioni settoriali, che vanno considerate come base a tutti i livelli di pianificazione conformemente al nuovo articolo 2 capoverso 1 LPT, contengono numerose
delimitazioni che hanno un notevole impatto, diretto o indiretto, sull’ambiente. Ciò accade in
particolare in progetti considerevoli come per esempio impianti infrastrutturali. Gli effetti sull’ambiente vanno rilevati tempestivamente e in base al livello di pianificazione raggiunto, documentati e analizzati nel quadro della valutazione di cui all’articolo 2 capoverso 2bis. Poiché vanno integrate nella procedura di pianificazione già esistente, tali valutazioni degli effetti non devono tradursi in procedure
supplementari. Per giungere a soluzioni ottimizzate nel quadro della ponderazione degli interessi,
laddove opportuno e in linea con il livello di pianificazione raggiunto, occorre inoltre prendere in
considerazione e descrivere eventuali alternative. Ciò deve essere sancito esplicitamente anche nella legge sulla protezione dell’ambiente con questa nuova disposizione. A livello di ordinanza, il Consiglio federale dovrà disciplinare i requisiti posti alla procedura in particolare alla documentazione e alla partecipazione delle autorità coinvolte e di altre cerchie. La documentazione comprende le spiegazioni nel quadro di un rapporto di pianificazione nelle quali vengono illustrati e valutati i principali effetti prevedibili.
Oltre a tener conto delle basi e delle pianificazioni di cui all’articolo 2 capoverso 1 LPT e a valutare gli effetti delle pianificazioni ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2bis e altre modifiche pianificate alla LPT (art. 8a segg., 13 LPT) questa integrazione della legge sulla protezione dell’ambiente attua il rapporto del Consiglio federale del 3 settembre 2008 per un migliore coordinamento fra la protezione
dell’ambiente e la pianificazione del territorio11.
11 Il rapporto è disponibile in internet sul sito dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM): http://www.bafu.admin.ch/dokumentation/medieninformation/00962/index.html?lang=it&msg-id=21099