Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/81: Seconda fase delle revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) · 35 pagine

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Lettera d

I contenuti minimi generali del piano direttore dovranno includere d’ora in poi esplicitamente anche la verifica del raggiungimento degli obiettivi e la verifica dell’attuazione delle direttive del piano direttore concernenti le procedure di controllo. La maggior parte dei Cantoni ha del resto già implementato o per lo meno incluso simili direttive nel proprio piano direttore.

Articolo 8b

Capoverso 1

Per «sistema globale dei trasporti» si intende sia il traffico passeggeri che il traffico merci su strada, inclusi tutti i vettori di trasporto, ovvero i trasporti pubblici, il traffico motorizzato privato e il traffico lento.

Lo sviluppo del sistema dei trasporti ai sensi della formulazione proposta non è da equiparare né a un aumento né a una sistemazione delle infrastrutture di traffico. Si rinvia al riguardo all’articolo 3

capoverso 3bis lettera d.

Occorre tenere a mente che i contenuti del piano direttore concernenti le infrastrutture di traffico la cui pianificazione compete alla Confederazione devono essere coordinati con i piani settoriali della Confederazione. In caso di discordanze tra i contenuti del piano direttore e i piani settoriali, il Cantone deve giustificare tali discordanze nei confronti della Confederazione alla luce dei propri interessi territoriali.

Capoverso 2

In presenza di progetti edilizi importanti nell’ambito dei trasporti che rientrano nella sfera di

competenza o di interesse del Cantone, nel piano direttore vanno cautelati gli spazi necessari. Ciò non offre di per sé una garanzia territoriale definitiva, dato che il piano direttore non è vincolante per i proprietari fondiari, ma serve comunque ad impartire nella misura del necessario ai responsabili secondari della pianificazione il mandato di cautelare gli spazi designati anche nei piani

d’utilizzazione.

Articolo 8c

Capoverso 1

Lettera a

Prendendo come riferimento i rilevamenti relativi ai comprensori idonei all’agricoltura, ivi incluse e superfici per l’avvicendamento delle colture (cfr. in merito art. 2 cpv. 1 e relativo commento), i Cantoni devono designare nel piano direttore sufficienti superfici coltive idonee da conservare per il paesaggio e le misure da adottare per garantire che vengano cautelati tutti i terreni che presentano la qualità di superfici per l’avvicendamento delle colture. A tal fine, non è sufficiente riportare lo status quo, ma bisogna anche indicare le misure specifiche da adottare, tenendo conto dei progetti in programma. Qualora in un Cantone non sia possibile garantire la superficie minima per l’avvicendamento delle colture stabilita a livello nazionale, si dovranno prendere in considerazione anche le conseguenze giuridiche di cui all’articolo 13d.

Lettera b

La Costituzione e la legge – al pari della Convenzione europea del paesaggio del 20 ottobre 2000 (RS 0.451.3), ratificata dalla Svizzera il 20 ottobre 2000 – si basano su un’accezione ampia di

paesaggio. Il paesaggio, espressione del patrimonio naturale e culturale, è oggetto di continui sviluppi derivanti dalle interazioni tra molteplici condizioni naturali, fattori culturali e attività umane. Esso svolge