Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/81: Seconda fase delle revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) · 35 pagine
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• dezonamento di superfici per l’avvicendamento delle colture in zone edificabili non ancora
edificate e assegnazione alla zona agricola (conformemente all’art. 15 LPT, le dimensioni delle zone edificabili possono essere definite per al massimo di 15 anni nel futuro; poiché alcune di esse sono sovradimensionate, tuttavia, si può escludere che, in seguito agli eventuali
dezonamenti, alla zona agricola saranno nuovamente attribuite superfici di vaste dimensioni);
• valorizzazione di suoli antropogeni danneggiati, adottando misure di miglioramento del suolo
oppure ricoltivazione a un livello qualitativo tale da soddisfare i requisiti posti per le superfici di avvicendamento delle colture. È auspicabile che il Cantone o un’autorità (di pianificazione)
subordinata designi le superfici idonee alla valorizzazione per poi provvedere a garantire una valorizzazione coordinata ovvero occuparsi del relativo coordinamento.
Concezioni e processi concernenti la valorizzazione e la ricoltivazione dei suoli sono già presenti in svariati Cantoni (Cantone di Zurigo: superfici destinate alla valorizzazione e direttive per la ricoltivazione dei suoli; Cantone di Lucerna: valorizzazione del suolo come parte della procedura negli azzonamenti, ausilio di lavoro relativo ai progetti di compensazione di superfici per
l’avvicendamento delle colture; Cantone di Glarona: strategia relativa alla valorizzazione del suolo e alla ricoltivazione; Cantone di Uri: valorizzazione del suolo attraverso lo scavo di SAC azzonate);
• nuovo rilevamento di superfici agricole finora non delimitate come superfici per l’avvicendamento
delle colture, sempre che siano soddisfatti i requisiti qualitativi pertinenti.
Capoverso 2
Conformemente al capoverso 2, in caso di progetti edilizi di interesse pubblico preponderante, si può procedere a una compensazione parziale. Simili progetti edilizi possono riguardare per esempio impianti infrastrutturali lineari, quali strade nazionali o cantonali, tracciati ferroviari o importanti progetti di sistemazione di corsi d’acqua, così come ospedali, scuole superiori, aeroporti o caserme. Inoltre, in futuro, in base a come sarà strutturata la legislazione in materia energetica, sarà attribuito un
interesse nazionale anche agli impianti per l’utilizzazione delle energie rinnovabili nonché alle centrali ad accumulazione con impianto di pompaggio, a partire da determinate dimensioni e da una
determinata rilevanza. In quale misura sia possibile procedere a una compensazione parziale
nell’ambito di progetti edilizi di interesse pubblico preponderante dipende essenzialmente dalla natura del progetto: in caso di realizzazione di singoli edifici, complessi di edifici (p. es. ospedali) o scuole superiori, il consumo relativamente ridotto di spazi dovrebbe di norma rendere meno complessa una compensazione rispetto invece ai casi di impianti infrastrutturali lineari quali una nuova linea
ferroviaria. La possibilità di procedere a una compensazione solo parziale in presenza di simili progetti è vincolata alla condizione di individuare e valutare alternative adeguate e di realizzare gli edifici nel comprensorio insediativo. In ogni caso, se il progetto edilizio riveste un interesse sovraordinato,
occorrerà dimostrare che lo sfruttamento di superfici per l’avvicendamento delle colture è stato ridotto al minimo e che si sono ricercate possibili superfici di compensazione con la massima serietà e impegno. Va inoltre garantito che le superfici sfruttate siano impiegate in modo ottimale. Nel quadro delle disposizioni d’esecuzione occorrerà poi fare in modo che gli obblighi di compensazione associati a progetti di interesse nazionale siano concepiti in modo uniforme in tutta la Svizzera.
In merito all’importanza dell’eventualità che un Cantone non garantisca la conservazione della
superficie minima per l’obbligo di compensazione in caso di progetti edilizi di interesse preponderante, si rinvia alla variante proposta per l’articolo 13d.
Capoverso 3
Si può prescindere da una compensazione qualora, in caso di edificazione fuori della zona edificabile di edifici e impianti per l’agricoltura ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1), sia previsto che tali edifici e impianti saranno smantellati una volta venuto meno lo scopo dell’utilizzazione e che il suolo sarà ricoltivato. Il ripristino della qualità del suolo e la sua ricoltivazione si considerano garantiti se sono indicati come vincolo in
un’autorizzazione edilizia, se sono iscritti nel registro fondiario e se il finanziamento necessario è