Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/81: Seconda fase delle revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) · 35 pagine
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di fuori di questo margine non sono giuridicamente considerate alla stregua di una foresta e possono essere dissodate senza che sia necessaria un’autorizzazione. Il compito assunto dal piano direttore in termini di coordinamento delle funzioni della foresta con altre esigenze e utilizzazioni è ora definito espressamente nella disposizione in oggetto.
Capoverso 3
I pericoli naturali interessano di frequente più Comuni o intere regioni. Nella sua veste di strumento di coordinamento preminente, il piano direttore assume pertanto un ruolo importante in questo contesto.
Nel piano direttore devono essere formulati principi per l’elaborazione e l’aggiornamento della
documentazione sui pericoli così come per la relativa attuazione nell’ambito della pianificazione dell’utilizzazione. L’obiettivo è in particolare quello di evitare uno sviluppo degli insediamenti nei comprensori a rischio (delimitazione delle zone edificabili). A tal fine, occorre pensare anche a un potenziale cambiamento della situazione di pericolo in futuro, in particolare quale conseguenza del cambiamento climatico. Bisogna poi definire le misure da adottare in funzione della situazione di pericolo predominante, tra cui per esempio zone da tenere libere per fungere da corridoi
d’evacuazione o volumi di ritenzione delle piene. Va stabilita una serie di principi in base ai quali tenere conto dei pericoli naturali in sede di pianificazione e costruzione di edifici e impianti nonché nell’ambito della loro utilizzazione. Le procedure di pianificazione e di autorizzazione edilizia
garantiscono che i pericoli naturali siano contemplati a livello di costruzione e utilizzazione.
Grazie alla documentazione sui pericoli di cui si dispone (p. es. carte indicative dei pericoli, carte dei pericoli, catasto degli eventi), i comprensori minacciati da pericoli naturali sono già per lo più noti. Tali comprensori devono essere indicati in forma adeguata nel piano direttore così da poter riconoscere per tempo un eventuale conflitto d’utilizzazione (e il conseguente aumento del potenziale di danno) e poter quindi modificare opportunamente l’utilizzazione prevista, se non addirittura rinunciarvi del tutto.
Un’utilizzazione è proporzionale ai rischi che essa comporta a danno di persone e beni materiali, se tali rischi vengono esaminati, valutati e circoscritti. Questo risultato può essere ottenuto per esempio rinunciando a determinate utilizzazioni sensibili nei comprensori a rischio, oppure evitando o
minimizzando l’aumento del rischio attraverso una modifica dell’utilizzazione oppure definendo una serie di vincoli edilizi (p. es. misure di protezione di oggetti). Ciò vale in particolare anche per i
comprensori protetti contro pericoli naturali attraverso appositi provvedimenti edilizi e nei quali nuove costruzioni possono far aumentare il potenziale di danno. L’obiettivo è quello di mantenere a un livello sostenibile il potenziale di danno e, di conseguenza, il rischio nei comprensori minacciati.
Articolo 8d
Lettera a
Analogamente a quanto illustrato per i trasporti, anche nell’ambito dell’energia il compito principale del piano direttore deve consistere nel cautelare in maniera vincolante per le autorità gli spazi necessari per la produzione, il trasporto e lo stoccaggio dell’energia, nella misura in cui tali attività sono di competenza del Cantone o rientrano nel suo interesse. L’espressione «spazi» da cautelare esprime con maggiore chiarezza come, in determinate circostanze, i luoghi da cautelare possano anche non trovarsi in superficie bensì nel sottosuolo. I compiti di coordinamento in ambito di pianificazione direttrice possono risultare non solo dal fatto di dover cautelare determinati spazi per realizzarvi i progetti previsti, ma anche da eventuali conflitti di utilizzazione in impianti esistenti.
I contenuti del piano direttore concernenti le infrastrutture del settore energetico la cui pianificazione compete alla Confederazione devono essere coordinati con i piani settoriali della Confederazione. In caso di discordanze tra i contenuti del piano direttore e i piani settoriali, il Cantone deve giustificare tali discordanze nei confronti della Confederazione alla luce dei propri interessi territoriali.