Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/81: Seconda fase delle revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) · 35 pagine
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Una simile disposizione presuppone tuttavia che la procedura di esame e approvazione possa essere conclusa dal Consiglio federale entro un termine adeguato e ragionevolmente accettabile, per evitare di ritardare inutilmente gli ulteriori passi pianificatori e poter giungere celermente a alla fase di
attuazione. Appositi termini sono stabiliti dal Consiglio federale nell’ordinanza modificata in funzione della revisione parziale della LPT del 15 giugno 2012 (cfr. art. 10 cpv. 4 OPT, nella versione del 2 aprile 2014).
Articolo 13
Agli strumenti di pianificazione della Confederazione, ovvero le strategie e i piani settoriali, viene dedicato nella legge sulla pianificazione del territorio un unico articolo (art. 13 LPT). Le restanti disposizioni in materia sono contenute nell’ordinanza sulla pianificazione del territorio (art. 14–23 OPT). Nel presente avamprogetto, gli strumenti di pianificazione della Confederazione acquisiscono ora anche a livello di legge l’importanza che gli spetta ai fini dello sviluppo territoriale dell’intero territorio nazionale. A tal fine, importanti disposizioni sulle strategie e sui piani settoriali oggi contenute nell’ordinanza sulla pianificazione del territorio ma che, per la loro rilevanza, presentano rango di legge, vengono pertanto elevate a livello di legge.
Le disposizioni proposte equivalgono sostanzialmente a quanto prescritto ora a livello di ordinanza.
Articolo 13a
Una definizione esaustiva di «superfici per l’avvicendamento delle colture» è contenuta nell’attuale articolo 26 dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio. A livello di legge viene ora evidenziato che tali superfici consistono in suoli coltivabili («superfici coltive»), ovvero terreni ad alta resa la cui conservazione è un obiettivo del piano settoriale delle superfici per l’avvicendamento delle colture.
Finora l’obbligo di rilevamento dei Cantoni era sancito nell’articolo 28 OPT; d’ora in poi tale
rilevamento dovrà essere effettuato per legge, in conformità con le direttive del Consiglio federale. Estensione delle SAC in rapporto alla superficie agricola utile
Superficie agricola utile: terreni coltivi, prati artificiali, prati naturali senza pascoli d’estivazione = circa 1 000 000 ettari.
Superfici coltive idonee: superfici per l’avvicendamento delle colture negli inventari dei Cantoni = circa 444 000 ettari7.
Superficie minima per l’avvicendamento delle colture a livello nazionale (che deve essere assicurata dai Cantoni conformemente al piano settoriale SAC) = circa 438 000 ettari.
Per quanto riguarda le superfici per l’avvicendamento delle colture situate negli spazi riservati alle acque, si rinvia alla scheda tematica «Espace réservé aux eaux et agriculture» (disponibile solo in tedesco e francese), pubblicata il 20 maggio 2014 e frutto del lavoro congiunto dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), della Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della
pianificazione del territorio e dell’ambiente (DCPA) e della Conferenza dei direttori cantonali
dell’agricoltura (CDCA). Conformemente a quanto indicato nella scheda, i terreni coltivi idonei sfruttati in modo estensivo e situati negli spazi riservati alle acque possono essere considerati superfici per l’avvicendamento delle colture e, in quanto tali, vengono computate nell’estensione minima di tali superfici che il Cantone interessato è tenuto a garantire. Allo stato attuale, si può presumere che la regola riportata nella scheda tematica di cui sopra sarà integrata nella legislazione sulla protezione delle acque in concomitanza con la revisione in corso della legge sulla pianificazione del territorio.
7 Stima dell’ARE sulla base dei dati forniti dai Cantoni.