Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/81: Seconda fase delle revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) · 35 pagine
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finora previsto nell’ambito delle singole autorizzazioni, viene qui formulato per tutte le fattispecie di autorizzazione (cpv. 1), ragione per cui tale disposizione deve essere obbligatoriamente considerata un tutt’uno con le singole fattispecie di autorizzazione.
Capoverso 1
La ponderazione degli interessi che deve essere effettuata per ogni fattispecie fuori delle zone
edificabili viene ora sancita in un articolo di carattere generale applicabile a tutte le fattispecie. Di conseguenza, va stralciata la clausola presente in corrispondenza delle singole fattispecie. Questa modifica non andrà in alcun modo a indebolire la ponderazione degli interessi, che resta di per sé imprescindibile fuori delle zone edificabili.
Spesso e volentieri si lamenta l’insufficiente integrazione nel paesaggio delle nuove costruzioni (per lo più di quelle agricole) e a più riprese è stata sollecitata una norma di legge che affronti questo aspetto. In questa sede va sottolineato come l’esaustiva ponderazione degli interessi richiesta ai sensi
dell’articolo 23a capoverso 1 non soltanto rende possibile esigere un’integrazione ottimale nel
paesaggio, ma la impone obbligatoriamente. Naturalmente, qui non possono essere prescritti limiti misurabili, motivo per cui anche una richiesta esplicita nella legge non potrebbe avere che un effetto contenuto. Nel momento in cui, in futuro, non si concederanno più autorizzazioni «ad aeternum» e, di conseguenza, si costruirà sempre più in maniera efficiente in termini di costi, le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni dovranno prestare maggiore attenzione al fatto che venga dato il giusto peso all’integrazione delle costruzioni nel paesaggio anche in assenza di uno specifico vincolo
giuridico.
Capoverso 2
Nel secondo capoverso si intende sancire esplicitamente un principio che, nel diritto vigente, deriva implicitamente dalla ponderazione degli interessi: qualora sia necessario costruire fuori delle zone edificabili, se possibile occorre sfruttare il volume dell’edificio esistente oppure sostituirlo con un nuovo edificio.
Capoverso 3
Osservazioni generali
La distinzione fra comprensorio edificabile e comprensorio non edificabile crea di fatto due mercati fondiari distinti, caratterizzati da una fortissima disparità di prezzo fra i terreni edificabili e quelli non edificabili. Per il settore dell’agricoltura è fondamentale che tale disparità di prezzo venga mantenuta, altrimenti i terreni agricoli non consentirebbero di conseguire ricavi sufficienti a coprire in una certa misura il costo del capitale. Tale differenza tuttavia ha anche un altro effetto: ne risulta infatti un forte incentivo economico a sfruttare terreni non edificabili per soddisfare le esigenze territoriali. Pertanto questi due mercati fondiari distinti e la separazione fra comprensorio edificabile e non edificabile possono essere mantenute in essere solamente se le disposizioni di legge e la relativa esecuzione sono tali da garantire che ciò non si traduca in un costante aumento delle superfici e dei volumi
utilizzati a scopo edilizio.
Vi sono due possibilità per mettere un freno all’aumento o all’ampliamento di edifici e impianti: o si realizzano meno costruzioni nuove oppure vengono rimosse più costruzioni esistenti. L’attuale
tendenza, che vede la concessione delle autorizzazioni «ad aeternum», si è tradotta nella necessità di imporre una regolamentazione restrittiva nei confronti delle nuove costruzioni. Ciò ha messo in
notevole difficoltà il settore dell’agricoltura, ragione per cui l’esecuzione non è sempre rigorosa come richiesto dalla legge. Per esempio il criterio dell’esistenza a lungo termine non è riuscito a impedire l’autorizzazione di numerose costruzioni che, prima o dopo, hanno perso (o perderanno) la loro
destinazione d’uso, per poi essere eventualmente inserite nel contesto di un’utilizzazione non agricola.