Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/81: Seconda fase delle revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) · 35 pagine
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Lettera b: la documentazione disponibile sui pericoli naturali consente di individuare gli eventuali deficit di sicurezza delle costruzioni esistenti. Sono manifestamente necessari interventi per ridurre la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e prevenire così nuovi inaccettabili rischi.
Spesso sono sufficienti semplici provvedimenti per ridurre o evitare i rischi e tali interventi devono essere incentivati attraverso apposite condizioni quadro nella legislazione edilizia. A tal fine, occorre prestare particolare attenzione affinché eventuali prescrizioni imposte per esempio in materia di distanza dai confini, distanza tra edifici e altezza degli edifici, ma anche in materia di coefficienti di utilizzazione o sistemazione, non vadano a ostacolare le opere di risanamento effettuate a posteriori per garantire una protezione contro i pericoli naturali. Di frequente si creano sinergie fra un
risanamento energetico e un risanamento intrapreso per far fronte a possibili pericoli naturali.
Lettera c: le disposizioni relative a un’utilizzazione parsimoniosa del suolo valide in via generale per il comprensorio insediativo vanno evidenziate in maniera specifica per le aree commerciali. La
delimitazione di nuove aree commerciali dovrà quindi essere vincolata alla condizione di aver
individuato e valutato alternative idonee. A titolo di misura tesa a garantire un impiego ottimale delle zone utilizzate a scopi commerciali si possono prevedere, per esempio, densità insediative minime e prescrizioni sul numero di piani oppure disporre la costruzione di parcheggi sotterranei.
Considerazioni preliminari in merito agli articoli 23a–24f (cap. 6)
Le disposizioni che disciplinano le costruzioni fuori delle zone edificabili saranno raggruppate in un capitolo a sé stante, suddiviso in tre sezioni. Ciò consente di migliorarne la ripartizione sistematica e ovviare alla considerevole complessità e scarsa chiarezza createsi negli ultimi venti anni a causa di ripetute revisioni, il tutto a danno della comprensibilità e, di conseguenza, di un’esecuzione coerente e unitaria. Sul piano materiale, non sono state apportate modifiche di rilievo. In base all’esito della consultazione, il Consiglio federale deciderà tuttavia quali disposizioni accogliere nella legge e quali invece disciplinare a livello di ordinanza. Così facendo, anche nell’ambito delle costruzioni fuori delle zone edificabili si tiene conto dell’esigenza di una legislazione quanto più possibile snella.
D’ora in poi, nella sezione dedicata alle costruzioni fuori delle zone edificabili troveranno spazio innanzitutto le disposizioni di valenza generale, ovvero sia le disposizioni applicabili alle costruzioni conformi all’utilizzazione della zona sia le disposizioni derogatorie (artt. 23a–23b). Seguono quindi le disposizioni concernenti gli edifici e gli impianti conformi alla zona agricola (artt. 23c–23f) e infine le eccezioni fuori della zona edificabile (artt. 24–24f), le quali sono a loro volta integrate da un articolo (art. 24bis) contenente disposizioni comuni valide per tutti gli articoli che disciplinano l’ulteriore utilizzo di edifici e impianti esistenti (24a – 24f).
Questa nuova ripartizione comporta una serie di spostamenti di disposizioni rispetto al diritto vigente, nello specifico:
articolo 16a articolo 23c;
articolo 16b articolo 23b;
articolo 37a articolo 24c capoverso 2bis.
Altri spostamenti sono poi dovuti al raggruppamento delle disposizioni concernenti le attività agricole e para-agricole e ad altri chiarimenti sistematici, ovvero:
articolo 16abis e 24b capoversi 1bis segg. articolo 23c capoverso 2 e articoli 23d e 23e.
Articolo 23a
In generale
Questa prima disposizione, applicabile a tutti i progetti edilizi fuori delle zone edificabili, contiene due elementi di natura centrale per diverse ragioni: in primo luogo, in questa sede si sancisce il principio secondo il quale le autorizzazioni per edifici non abitati fuori delle zone edificabili non saranno più concesse «ad aeternum» (cpv. 3); in secondo luogo, il principio della ponderazione degli interessi,