Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/81: Seconda fase delle revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) · 35 pagine

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assicurato per esempio mediante un diritto di pegno pubblico-privato. Con il «venir meno dello scopo dell’utilizzazione» va intesa la situazione in cui, per la struttura interessata, non è più previsto alcun impiego nell’ambito dell’agricoltura conformemente all’articolo 3 capoverso 1 LAgr.

Articolo 13d

Capoverso 1

Con decreto dell’8 aprile 1992, il Consiglio federale ha stabilito l’estensione minima delle superfici per l’avvicendamento delle colture e la sua ripartizione tra i Cantoni. Attraverso il piano settoriale delle superfici per l’avvicendamento delle colture, tutti i Cantoni hanno il compito di garantire la propria quota di tale superficie minima. Le superfici per l’avvicendamento delle colture sono ripartite fra

regione di pianura, zona collinare e regione di montagna. In base alle condizioni climatiche e

all’idoneità del suolo, nelle regioni di montagna la campicoltura è possibile soltanto a determinate condizioni, ragione per cui vanno preservati i suoli maggiormente idonei a livello regionale. I sette Cantoni con le quote più consistenti (BE, ZH, VD, AG, FR, TG, LU) garantiscono circa il 77 per cento della superficie minima fissata a livello nazionale. Lo scopo della superficie minima è fare in modo che, in un’eventuale situazione di penuria, vi sia un sufficiente approvvigionamento alimentare.

Capoverso 2

Per quanto riguarda le conseguenze giuridiche del mancato raggiungimento della superficie minima prescritta, per la consultazione saranno presentate una proposta principale e una variante.

Nella proposta principale, accanto al divieto di effettuare azzonamenti, è previsto l’obbligo di effettuare una compensazione integrale anche nel caso di progetti edilizi di interesse pubblico preponderante nonché di edifici e impianti conformi all’utilizzazione della zona per i quali sono sfruttate superfici per l’avvicendamento delle colture.

Nella variante proposta è invece prevista la possibilità di ridurre la superficie minima se, nel caso di progetti edilizi di interesse nazionale, non è possibile effettuare una compensazione integrale. Anche nella variante sono in ogni caso disposti il divieto di effettuare azzonamenti e l’obbligo di

compensazione in caso di edifici e impianti conformi all’utilizzazione della zona.

Articolo 13e

Con le misure di cui all’articolo 13e si intende dotare la Confederazione di un ulteriore strumento, oltre al piano settoriale e alle leggi speciali, che consenta di cautelare per tempo, mantenendoli liberi, gli spazi che a lungo termine si potrebbero rendere necessari per la costruzione di impianti infrastrutturali di interesse nazionale. Come base dovrebbe essere sufficiente già uno studio circostanziato

sull’oggetto (NdT dove per «oggetto» si intendono in questo caso le infrastrutture di importanza

nazionale). Non sarà invece necessario un progetto preliminare, com’è invece il caso per le zone di progettazione o le linee di costruzione, il che consente di limitare gli oneri pianificatori in questo stadio precoce del progetto. Nei capoversi 2 e 2bis, lo strumento del perimetro riservato viene inoltre

circoscritto alle situazioni in cui di norma non sussiste alcun obbligo di versare un indennizzo. Se le circostanze cambiano, il perimetro riservato può essere nuovamente modificato nell’ambito della procedura di pianificazione settoriale. Oltre al perimetro riservato di cui all’articolo 13e, rimane sempre possibile mantenere liberi gli spazi necessari per infrastrutture federali mediante la pianificazione direttrice oppure mediante misure incluse in leggi speciali. Se necessario, nel piano settoriale possono essere designati gli spazi mantenuti liberi procedendo a una delimitazione parcella per parcella.

Il capoverso 2 include indicazioni applicabili a un determinato perimetro riservato nel caso in cui ne sussista la necessità. Il compito di verificare se una pianificazione concreta dell’utilizzazione sia conforme al perimetro riservato spetta all’autorità cantonale preposta all’approvazione (cfr. art. 26 cpv. 2). Un’eventuale riserva alla delimitazione di zone protette secondo la lettera b non è

necessariamente il risultato di una ponderazione degli interessi risoltasi a favore di impianti