Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/81: Seconda fase delle revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) · 35 pagine

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pianificatorie riguardanti il sottosuolo possono essere integrate negli attuali strumenti di pianificazione del territorio, senza che sia quindi necessario crearne di nuovi. È tuttavia essenziale che vengano affrontati anche i conflitti di utilizzazione che riguardano il sottosuolo, tenendo conto tanto gli interessi che riguardano appunto l’utilizzazione quanto quelli che riguardano la protezione di questa risorsa (p. es. protezione delle acque e del patrimonio archeologico).

L’inclusione del sottosuolo nella pianificazione del territorio non influisce affatto sull’attuale ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni, né pregiudica in alcun modo le competenze dei Cantoni in settori quali le acque sotterranee o le regalie delle miniere.

Articolo 4a

Capoverso 1

Per garantire uno sviluppo sostenibile e coerente del territorio sono indispensabili resoconti

sistematici: questo consente di poter osservare a grandi linee gli sviluppi in atto nel territorio nell’ottica di un monitoraggio, e di poter così porre rimedio tempestivamente a eventuali sviluppi indesiderati; i resoconti forniti sono inoltre necessari per poter verificare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissi con le misure pianificate. In questo senso, i resoconti servono anche per l’elaborazione delle nuove pianificazioni.

Attualmente l’articolo 9 capoverso 1 OPT si limita a obbligare i Cantoni a informare ogni quattro anni l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale sullo stato della pianificazione direttrice, sulla sua attuazione e sulle modifiche importanti dei fondamenti. Con la nuova formulazione proposta per il capoverso 1 dell’articolo 4a, i Cantoni saranno tenuti a presentare al Consiglio federale, almeno ogni quattro anni, un rapporto dettagliato sullo sviluppo del proprio territorio. Viene mantenuta la menzione esplicita dei piani direttori: da un lato, infatti, questi ultimi e il relativo stato di attuazione rivestono un particolare interesse per il Consiglio federale nella sua veste di autorità preposta all’approvazione conformemente all’articolo 11; dall’altro lato, poiché conformemente all’articolo 8 capoverso 1 i piani direttori illustrano in modo complessivo gli aspetti fondamentali dello sviluppo territoriale dei Cantoni, se ne vuole rafforzare ulteriormente la funzione assunta (art. 8a segg.).

Capoverso 2

Il capoverso 2 disciplina l’obbligo di resoconto del Consiglio federale nei confronti dell’Assemblea federale, in maniera analoga a quanto attualmente previsto in numerosi Cantoni per i rapporti che il Consiglio di Stato, nella sua veste di massima autorità di pianificazione, è tenuto a presentare al Parlamento cantonale (p. es. a Zurigo, Berna, Lucerna, Argovia e Friburgo). Oggigiorno, l’Assemblea federale ha la possibilità di deliberare sui e prendere atto dei rapporti di pianificazione del Consiglio federale, di impartire al Consiglio federale il mandato di intraprendere una pianificazione o di

modificarne le priorità e di prendere decisioni di principio o programmatiche (art. 28 LParl). Appare dunque opportuno coinvolgere in misura ancora maggiore il Parlamento nelle pianificazioni della Confederazione ed esigere che il Consiglio federale presenti un rapporto sulle sue attività d’incidenza territoriale (strategie e piani settoriali di cui all’art. 13 LPT, progetti edilizi rilevanti) nonché su tutte le tematiche rilevanti per l’uso del territorio e che rientrano nella sua sfera di competenza nel quadro della sua funzione di vigilanza. L’obbligo di resoconto imposto al Consiglio federale dà al Parlamento la possibilità di verificare se le decisioni programmatiche eventualmente adottate in virtù dell’articolo 28 LParl sono state prese in considerazione e attuate nella misura auspicata, così da poter impartire all’occorrenza i necessari mandati aggiuntivi. In tal modo, il Parlamento potrà disporre di una sorta di strumento di controllo nei confronti del Consiglio federale nella veste di massima autorità di

pianificazione del Paese. A sua volta, attraverso il rapporto sulla pianificazione del territorio, il

Consiglio federale ha la possibilità di mettere esplicitamente in discussione decisioni programmatiche di ampia portata e di farne verificare dal Parlamento il grado di accettazione a livello politico.

L’obbligo di resoconto proposto per il Consiglio federale vige anche nei confronti dei Cantoni: questi ultimi, infatti, essendo gli enti responsabili della pianificazione del proprio territorio, hanno il diritto di