Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/81: Seconda fase delle revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) · 35 pagine

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l’avanzamento della foresta devono essere pertanto indicati nel piano direttore cantonale e, in virtù di quest’ultimo, anche nelle pianificazioni comunali delle utilizzazioni (margini statistici della foresta fuori delle zone edificabili). Tali superfici devono essere tenute libere con apposite misure di gestione.

La definizione di una durata limitata deve garantire che queste strutture non vengano

improvvisamente dimenticate e non più smantellate.

La menzione esplicita dei soli recinti e ripari (intesi come ripari per gli animali al pascolo) garantisce che, con la scusa dell’utilizzazione a scopo di cura del suolo, non vengano costruite rimesse per attrezzi che, con molta probabilità, in futuro saranno utilizzate per scopi ricreativi.

Il fatto di limitare il campo d’applicazione a recinti e ripari rende anche realistica la condizione di costruirli senza pregiudicare la fertilità del suolo come impone espressamente il capoverso 2.

Articolo 24

Anche nell’articolo 24 la ponderazione degli interessi può essere stralciata. Pur con una formulazione diversa, infatti, il contenuto del nuovo articolo 23a capoverso 3 coincide di fatto con quello dell’articolo 24 lettera b del diritto vigente e prevede una ponderazione di tutti gli interessi.

Articolo 24bis

Le condizioni generali per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 24d capoverso 3 LPT vengono spostate in questo articolo a sé stante, diventando così applicabili a tutte le fattispecie

dell’utilizzazione successiva privilegiata di edifici e impianti esistenti.

Il criterio del venir meno della necessità (lettera a) viene adeguato nella formulazione all’articolo 43a lettera a OPT.

Il criterio secondo il quale l’aspetto esterno e la struttura edilizia basilare devono restare

sostanzialmente immutati, non viene integrato nella lista delle disposizioni comuni applicabili a edifici e impianti esistenti. Nei casi di cui all’articolo 24a l’aspetto esterno e la struttura edilizia basilare restano del tutto immutati. Per quanto riguarda l’articolo 24c, questo aspetto viene affrontato nel capoverso 4. Per quanto concerne gli edifici degni di protezione (art. 24d cpv. 2), dallo scopo di protezione risultano limiti più rigoros, come viene chiarito da una nuova lettera b integrata nell’articolo 24d capoverso 2. Per tale motivo il criterio dell’aspetto esterno e della struttura edilizia basilare viene spostato

nell’articolo 24d capoverso 1 ed espresso esplicitamente anche nell’articolo 24e capoverso 5.

La ponderazione di tutti gli interessi è prevista come norma generale nell'articolo 23a capoverso 1 e non è pertanto necessario riportarla anche qui.

Articolo 24a

L’articolo 24a non subisce alcuna modifica a livello contenutistico. Poiché i titoli del capitolo 6 e della sezione 3 indicano già che si tratta soltanto di edifici e impianti fuori delle zone edificabili, è possibile omettere la precisazione nella frase introduttiva del capoverso 1.

Articolo 24b

L’attuale articolo 24b LPT viene integrato nell’articolo 23c capoverso 2 lettera e, e negli articoli 23d e 23e.

Articolo 24c

L’articolo 24c non subisce alcuna modifica a livello contenutistico. La precisazione che si tratta di edifici fuori delle zone edificabili può essere omessa anche qui in quanto già esplicitato dai titoli del