Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/81: Seconda fase delle revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) · 35 pagine
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Le dimensioni massime dell’alloggio del gestore dell’azienda o dell’alloggio per la generazione
precedente che vive presso l’azienda devono essere disciplinate nella OPT.
Capoverso 2
Il capoverso 2 include tutti i settori aziendali che possono essere ammessi in un’azienda agricola la cui produzione è complessivamente dipendente dal suolo, ma nella quale l’attività di coltivazione può, in misura maggiore o minore, diventare secondaria. I rispettivi edifici e impianti possono pertanto essere autorizzati soltanto se, sulla base di una valutazione globale, l’attività di coltivazione risulta ancora prioritaria. Nella disposizione viene comunque espressamente fatto salvo il capoverso 3.
Ulteriori condizioni di autorizzazione per i settori aziendali di cui al capoverso 2 e le necessarie
differenziazioni seguono nell’articolo 23d in riferimento alle aziende accessorie non agricole (art. 23c cpv. 2 lett. e) e nell’articolo 23e. In un’ottica di semplificazione, si mira alla massima uniformazione di queste condizioni di autorizzazione, estendendo per esempio il criterio dell’esistenza di un’azienda agricola a tutti i settori aziendali di cui al capoverso 2.
Lettera a
Preparazione, immagazzinamento e vendita di prodotti agricoli e orticoli sono un settore di attività delle aziende agricole che, per tradizione e già ai sensi della OPT vigente (art. 34 cpv. 2), è da
considerarsi attività agricola in senso stretto. In questa categoria non rientrano edifici commerciali per la preparazione, l’immagazzinamento o la vendita di prodotti, in quanto la loro costruzione continua a essere circoscritta alle zone edificabili. I criteri obiettivi per identificare edifici e impianti commerciali e industriali sono principalmente le dimensioni dell’oggetto, il volume di traffico generato, il volume degli investimenti o il fatturato (in tonnellate o in franchi). L’edificazione di grandi impianti per
l’immagazzinamento, la distribuzione e la vendita di prodotti (cosiddette piattaforme), frutto della cooperazione o dell’unione di più aziende agricole, non può essere autorizzata ai sensi di questa disposizione e, in generale, va prevista in apposite zone industriali o, eventualmente, in zone agricole speciali.
Lettera b
Il principio della conformità alla zona di edifici e impianti che servono all’ampliamento interno di un’azienda agricola od orticola produttiva è già sancito nel diritto vigente (art. 16a cpv. 2).
Lettera c
La lettera c riprende, sotto il profilo contenutistico, l’attuale articolo 16a capoverso 1bis LPT. La
subordinazione allo scopo per cui è stata concessa l’autorizzazione è ora espressa nell’articolo 23d capoverso 5 in combinato disposto con l’articolo 23a capoverso 3.
Lettera d
Nella lettera d viene ripreso il contenuto dell’articolo 16abis LPT. Anche qui, per i motivi sopra citati, si omette la subordinazione allo scopo per cui è stata concessa l’autorizzazione. L’articolo 23d
capoverso 1 include anche il criterio che presuppone l’esistenza di un’azienda agricola e non è pertanto necessario citarlo anche qui. La norma di delega dell’articolo 16abis capoverso 4 LPT si trova ora nell’articolo 23c capoverso 5 lettera b. Per il resto, si rinvia al rapporto della Commissione
dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio nazionale (CAPTE) del 24 aprile 2012 (FF 2012 pag. 5875 segg.).
Lettera e
L’articolo 24b LPT viene ripreso nella nuova legge, ad esclusione del capoverso 1, e integrato nella valutazione complessiva dei settori aziendali di cui all’articolo 23c capoversi 2 e 3. La prima parte del periodo dell’articolo 24b capoverso 1bis LPT viene ripresa nella lettera e qui commentata, la seconda