Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/81: Seconda fase delle revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) · 35 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo

innanzitutto alle interazioni effettivamente esistenti (p. es. flussi di pendolari, ma anche altre

interdipendenze misurabili2 che abbiano ripercussioni sullo sviluppo territoriale).

Articolo 2

Capoverso 1

Attraverso la modifica proposta si intende specificare che le pianificazioni comprendono anche l’elaborazione delle necessarie basi. Queste ultime possono consistere in rilevamenti e indagini in merito ad ambiti settoriali quali lo stato del comprensorio insediativo e lo sviluppo di tale

comprensorio, delle infrastrutture (trasporti, approvvigionamento, edifici e impianti pubblici) e della superficie coltiva, con particolare riferimento alle superfici per l’avvicendamento delle colture. Tali basi possono inoltre riguardare le zone di protezione del paesaggio e altre zone protette, così come i comprensori minacciati da pericoli naturali o da effetti nocivi, o ancora la gestione delle conseguenze del cambiamento climatico3 o dell’evoluzione demografica. Poter contare su basi di pianificazione ottimali può contribuire a un migliore coordinamento tra la pianificazione del territorio e la

pianificazione settoriale (in particolare la protezione dell’ambiente).

L’obbligo di pianificazione impone pertanto a Confederazione, Cantoni e Comuni di tener conto delle altre pianificazioni vincolanti per le autorità nel settore di interesse, come evidenziato anche

nell’articolo 5c capoverso 1 e nell’articolo 9.

Capoverso 3

Uno dei compiti fondamentali di un’autorità di pianificazione consiste nello stimare e valutare le prevedibili ripercussioni di una misura pianificatoria. Solo così è possibile stabilire l’eventuale

necessità di coordinamento. Già oggi, l’ordinanza sulla pianificazione del territorio obbliga le autorità di pianificazione a considerare, nell’ambito della ponderazione degli interessi, le implicazioni possibili delle decisioni adottate in sede di pianificazione (art. 3 cpv. 1 lett. b OPT). L’articolo 47 OPT in vigore prescrive inoltre di valutare gli effetti gli effetti a livello dei piani di utilizzazione.

La disposizione in oggetto integra tale valutazione nella legge; essa dovrà essere realizzata in sede di elaborazione dei piani settoriali, direttori e di utilizzazione. Ciò introduce, nell’ambito dei processi esistenti, un supporto metodico e un controllo delle pianificazioni con il fine di migliorarne la qualità. Basandosi sull’esito della valutazione degli effetti, le autorità di pianificazione sono tenute a

individuare, per tempo e in base al livello di pianificazione raggiunto, non soltanto le ripercussioni sull’ambiente, sull’economia e sulla società, ma anche le rispettive interazioni, documentandole e tenendone debitamente conto in sede decisionale. Le valutazioni degli effetti vanno integrate nella procedura di pianificazione esistente e non tradursi in procedure supplementari. Il Consiglio federale preciserà nell’OPT le conseguenze di questa disposizione a livello dei piani direttori e di utilizzazione per quanto riguarda i contenuti dei rapporti di pianificazione da presentare.

Articolo 2a

Nella LPT vigente è già presente in più punti l’invito a collaborare. L’articolo 7 LPT, per esempio,

disciplina come segue la «collaborazione tra autorità» nel contesto della pianificazione direttrice: «i Cantoni collaborano con le autorità federali e dei Cantoni vicini allorché i rispettivi compiti

interferiscono (cpv. 1). Se i Cantoni non si accordano tra di loro, oppure con la Confederazione, sul

2 Si pensi per esempio agli indicatori del tipo «le specializzazioni sovrapposte», «i benefici ricavati dalle conoscenze» e «le interazioni economiche», utilizzati nella valutazione dei Paesi dell’OCSE per definire gli spazi funzionali (cfr. «OCDE Examen territorial Suisse 2011, Évaluation et recommandations de l’OCDE», non disponibile in italiano).

3 In tale ottica è necessario valutare i futuri cambiamenti climatici e territoriali le cui conseguenze si faranno progressivamente e inesorabilmente sentire sul lungo termine (p. es. il grado di incidenza delle ondate di caldo, i pericoli naturali crescenti, la penuria d’acqua, le precipitazioni intense, la diminuzione della sicurezza d’innevamento ecc.) e tenerne debitamente conto in sede di pianificazione. Il principio di precauzione impone inoltre di intraprendere tutte le misure del caso (p. es. garanzia della funzione di aerazione all’interno degli insediamenti e della presenza di aree verdi e spazi liberi, miglioramento della qualità dello spazio esterno, inerbimento e ombreggiamento di edifici, diminuzione del potenziale di danno).