Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/81: Seconda fase delle revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) · 35 pagine
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I requisiti dell’articolo 24e capoverso 5 LPT sono ora ampiamente soddisfatti dagli articoli 24bis e 23a. In queste disposizioni manca soltanto il criterio della conservazione dell’aspetto esterno e della struttura edilizia basilare, motivo per cui, anziché rimandare all’articolo 24d, tale criterio viene sancito nel capoverso 5.
Articolo 24f
Ai fini di una migliore sistematica, la nuova strutturazione delle disposizioni concernenti le costruzioni esterne alle zone edificabili consente di integrare l’articolo 37a LPT negli articoli 24 segg.
Articolo 25
Capoverso 2, 2° periodo
Il nuovo periodo rimanda alle disposizioni sul perimetro riservato di cui all’articolo 13e. Si rimanda alle relative spiegazioni.
Capoverso 3
La disposizione e l’esecuzione di misure di ripristino dello stato legale fuori delle zone edificabili possono essere rafforzate facendole rientrare nell’ambito di competenza di un’autorità cantonale in quanto adatta a garantire un’attuazione equa delle disposizioni in materia di costruzioni fuori delle zone edificabili.
Articolo 26
Capoverso 2
I piani di utilizzazione vanno coordinati con le strategie e i piani settoriali della Confederazione e con i piani direttori dei Cantoni (art. 2). Un adempimento sistematico di quest’obbligo di coordinamento è fondamentale in particolare per garantire gli spazi necessari per poter assolvere ai compiti della Confederazione. Spetta ai Cantoni, in sede di approvazione, garantire che i piani di utilizzazione non presentino contraddizioni con le strategie e i piani settoriali della Confederazione in vigore e con i piani direttori dei Cantoni. A tal fine, il diritto vigente mette loro a disposizione lo strumento delle zone di pianificazione (art. 27 LPT). Al fine di garantire a tutte le autorità la necessaria trasparenza a livello di informazioni, la Confederazione creerà una piattaforma WebGIS sulla quale saranno pubblicati online i contenuti dei piani settoriali. L’integrazione proposta rappresenta un chiarimento del diritto
attualmente vigente.
Articolo 27a
La modifica dei rimandi nell’articolo 27a si devono prevalentemente a modifiche legate alla
sistematica. Soltanto nell’ambito dell’articolo 23c il campo di applicazione viene formalmente ampliato. Una limitazione all’ampliamento interno sarebbe difficile considerando la nuova struttura della
disposizione.
Articolo 29a
Capoverso 2
Questa disposizione crea una base giuridica esplicita per offrire sostegno mirato a progetti innovativi per lo sviluppo sostenibile di determinati comprensori. Si tratta, tra l’altro, degli attuali progetti modello per uno sviluppo sostenibile del territorio.
I contributi saranno concessi soltanto nel quadro dei crediti autorizzati. Non è pertanto previsto che debbano essere stanziati ulteriori fondi a tal fine.