Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/81: Seconda fase delle revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) · 35 pagine
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parte del periodo nell’articolo 23e capoverso 1. L’articolo 24b capoverso 1ter LPT è stato invece
spostato nell’articolo 23e capoverso 2, e l’articolo 24b capoverso 5 LPT nell’articolo 23e capoverso 3.
Soprattutto le seguenti attività hanno, in generale, uno stretto legame materiale con l’azienda agricola e, fatto salvo l’articolo 23c capoverso 3, rientrano pertanto nel campo d’applicazione dell’articolo 23c capoverso 2 lettera e:
agriturismo, offerte socio-terapeutiche e pedagogiche ai sensi dell’articolo 40 capoverso 3 OPT;
tenuta di animali in pensione e di animali che altrimenti non troverebbero altra sistemazione
(animali anziani non più produttivi; ai cavalli si applica il capoverso 5 tendenzialmente più
dettagliato);
la gestione di superfici naturali, la cura e la gestione forestale;
l’utilizzo da parte di altre aziende agricole di macchinari necessari per la propria azienda nel quadro della cooperazione interaziendale.
Capoverso 3
Il capoverso 3 si ricollega all’attuale articolo 16a capoverso 3 LPT. Tuttavia, gli aspetti che possono rendere opportuna e necessaria una pianificazione non riguardano più soltanto i settori aziendali agricoli non dipendenti dal suolo. Per decidere se una pianificazione sia o meno necessaria si dovrà piuttosto fare una valutazione della situazione complessiva dell’azienda (chi, per esempio, oltre
all’attività agricola ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 della legge sull’agricoltura del 29 aprile 1998 [LAgr; RS 910.10] vuole svolgere solo l’attività di agriturismo, deve poter continuare a operare in «normali» zone agricole; diverso è il caso se desidera servirsi anche delle opportunità della tenuta di cavalli in pensione, quali preparazione, stoccaggio, vendita e utilizzo della biomassa; lo stesso vale per analogia per le aziende orticole). Qualora si renda necessaria una pianificazione, occorre
orientarsi al modello dei poli di sviluppo nell’agricoltura («Modell der Entwicklungsschwerpunkte Landwirtschaft - ESL») utilizzato per esempio nel Cantone di Argovia, chiarendo che in tali poli di sviluppo non possono essere concesse autorizzazioni per vere e proprie costruzioni artigianali.
I limiti da definire nella OPT per stabilire a partire da quando si rende necessaria una pianificazione devono basarsi su criteri e indicatori estremamente semplici dando priorità a:
la percentuale di unità standard di manodopera (USM) necessarie per i settori aziendali che
esulano dall’agricoltura ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 della legge sull’agricoltura del 29 aprile 1998 (LAgr; RS 910.10);
la percentuale dei contributi di copertura generati dai settori aziendali che esulano dall’agricoltura ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 LAgr;
il rapporto tra la sostanza secca prodotta nell’azienda e la quantità di foraggio necessaria per la tenuta degli animali;
la percentuale di edifici e impianti necessari per i settori aziendali che esulano dall’agricoltura ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 LAgr (superficie, volume);
la percentuale di superficie aziendale che viene sottratta alla crescita delle piante nel terreno
naturale.
I requisiti posti alla tenuta di animali e alla produzione vegetale in zone speciali sono molto diversi. Per la protezione contro le epidemie, per esempio, si pongono dei limiti alla concentrazione di aziende che detengono animali.
Per quanto riguarda la delimitazione delle zone ai sensi dell’articolo 23c capoverso 3 occorre altresì tenere conto degli obiettivi e dei principi della pianificazione del territorio e delle prescrizioni della pianificazione direttrice. Quest’ultima dovrà esprimersi in particolare su possibili ubicazioni per zone di grandi dimensioni e, in generale, dovrà stabilire i criteri per la loro delimitazione secondo i poli di sviluppo.