Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/81: Seconda fase delle revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) · 35 pagine

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Articolo 23e

Capoverso 1

Questa disposizione è ripresa dall’articolo 24b capoverso 1bis LPT.

Capoverso 2

L’attuale capoverso 1ter dell’articolo 24b LPT viene integrato qui nel capoverso 2, 1° periodo. Secondo il diritto vigente, nei centri dell’azienda a uso temporaneo i provvedimenti edilizi possono essere autorizzati soltanto negli edifici e impianti esistenti. Questo trattamento, diverso da quello applicato ai centri dell’azienda utilizzati tutto l’anno, si è dimostrato corretto, dato che negli edifici alpestri gli ampliamenti edilizi sono di norma più frequenti e impattanti di quanto non accada nei centri più grandi di aziende attive tutto l’anno. Appare però giustificato creare una base legale per consentire eccezioni nei casi di rigore9.

Un caso di rigore sussiste quando per esempio è possibile offrire un servizio di ristorazione per gli escursionisti soltanto se viene allestita una toilette, accessibile dall’esterno e dotata di apposito pozzetto di raccolta delle acque reflue. Anche la creazione delle condizioni per poter collocare

all’esterno tavoli e panchine ed eventuali ombrelloni può rientrare in questa tipologia. Può anche accadere che la ristorazione venga allestita completamente all’esterno su superfici esistenti ma che negli edifici manchi lo spazio per una toilette per gli ospiti e che si debba pertanto provvedere a una costruzione annessa. Un caso di rigore è invece escluso a priori se il fabbisogno nell’ubicazione in questione è oggettivamente insufficiente.

Conformemente al terzo periodo, il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Capoverso 3

Il capoverso 3 corrisponde all’attuale articolo 24b capoverso 5 LPT.

Articolo 23f

Nei comprensori periferici e di scarsa attrattiva ai fini della gestione, vi sono superfici coltive che dovrebbero essere comunque curate nell’interesse pubblico ma la cui gestione, rispetto ai ricavi, è così onerosa da non avere pressoché alcuna convenienza economica. Può quindi accadere che non si trovi nessuna azienda agricola che svolge un’attività a scopo commerciale disposta a gestire tali superfici. Se qualcuno è disposto ad assumersi questa gestione sotto forma di pascolo senza poter dimostrare uno scopo commerciale, ai sensi dell'articolo 34 capoverso 5 OPT non può essergli

rilasciata nessuna autorizzazione per i recinti o i per ripari per i cavalli. Secondo il diritto vigente, ciò può essere eventualmente compensato con un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 24 LPT. Tuttavia non esiste nessuna pratica chiara in merito e appare più appropriato risolvere questo problema all’interno delle disposizioni per gli edifici conformi alla destinazione della zona.

Poiché, di fatto, non deve venirsi a creare concorrenza con l’agricoltura professionale, è necessario stabilire come condizione che la gestione agricola non possa essere garantita in altro modo. Anche il concetto dell’utilizzazione a scopo di cura del suolo vuole sottolineare che non si tratta della tenuta di cavalli per piacere personale, bensì la prestazione fornita nel contesto della cura del paesaggio grazie a questo tipo di utilizzazione.

Una divergenza dal principio sancito nell’articolo 34 capoverso 5 OPT è inoltre giustificata soltanto laddove la gestione è d’interesse pubblico. I comprensori nei quali il Cantone vuole impedire

9 Questi casi di rigore figurano per esempio nell’articolo 27 dell’ordinanza del 26 settembre 2008 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata nel traffico stradale (OUMin; RS 725.116.21) e nell’articolo 2 dell’ordinanza sui periodi di volo e di servizio (RS 748.127.8).