Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/81: Seconda fase delle revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) · 35 pagine
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diverse funzioni centrali in quanto spazio vitale di esseri umani, specie animali e vegetali, spazio economico e di svago, bene culturale e terra natia. Benché per ragioni di comprensibilità e di
lunghezza non venga specificato nel testo di legge, il fatto di conservare superfici per il paesaggio non significa soltanto proteggerne le qualità naturali e paesaggistiche, ma anche i beni culturali che tali superfici contengono.
La formulazione esprime con chiarezza che l’obiettivo non è solo la conservazione dei paesaggi e degli spazi vitali di elevata qualità. Ne consegue che vanno valorizzati e collegati a spazi vitali anche spazi adeguati che presentano un qualche deficit. I paesaggi devono poter essere sviluppati nel rispetto della loro specifica idoneità e tenendo conto delle rispettive qualità, in un’ottica naturale e culturale. Ciò fa sì che, oltre all’aspetto della protezione, acquisisca importanza anche quello
dell’utilizzazione. Di conseguenza, nel piano direttore devono figurare obiettivi più trasparenti in materia di qualità paesaggistiche, protezione e sviluppo e occorre specificare come coordinare questi tali obiettivi con le politiche d’incidenza territoriale.
Considerata l’importanza che riveste in quanto base essenziale per la qualità della vita, l’ambito settoriale «natura e paesaggio» deve essere oggetto di un approccio che abbracci tutto il territorio nazionale: la conservazione, la valorizzazione e il collegamento di spazi naturali e aree verdi
all’interno del comprensorio insediativo potrebbero tuttavia essere trattati nell’ambito degli
insediamenti (p. es. in relazione con la qualità degli insediamenti e la densificazione). L’obiettivo 8 della Strategia Biodiversità Svizzera adottata dal Consiglio federale nell’aprile 2012 stabilisce che «entro il 2020, lo spazio urbano contribuisce all’interconnessione degli habitat grazie alla promozione della diversità biologica negli spazi insediativi, le specie tipiche di questi spazi sono preservate e la popolazione ha la possibilità di vivere a contatto con la natura nel contesto abitativo e nelle zone ricreative».
Lettera c
La lettera c è dedicata alle questioni dello sfruttamento turistico intenso e delle attività di svago.
Benché tra queste ultime rientrino anche le cosiddette attività del tempo libero, si è rinunciato a
menzionare espressamente nella legge tali utilizzazioni del paesaggio. Trattandosi di attività che comportano ripercussioni notevoli sul territorio, è assolutamente indispensabile che lo sfruttamento turistico intenso e l’uso ricreativo figurino tra i temi affrontati nel piano direttore. Occorre indicare i limiti che simili utilizzazioni non possono superare, nonché i comprensori che si prestano maggiormente a tali utilizzazioni. È importante inoltre che vengano formulati principi concisi per la salvaguardia del paesaggio.
Capoverso 2
Nel piano direttore, le funzioni d’incidenza territoriale svolte dalla foresta − in particolare l’attività ricreativa e la protezione della natura − devono essere conciliate in un’ottica territoriale con altre esigenze e utilizzazioni. Il coordinamento, a livello di piano direttore cantonale, dei risultati concernenti il territorio emersi dalla pianificazione forestale migliora a sua volta il coordinamento tra la
pianificazione del territorio e lo sviluppo delle foreste. Determinate constatazioni derivanti dalla
pianificazione forestale e riguardanti gli aspetti ricreativi o le riserve forestali possono infatti essere di rilievo per i contenuti dei piani direttori in ambito di traffico o biodiversità. Alcuni Cantoni (p. es. Zugo e Soletta ecc.) hanno già incluso simili indicazioni nei propri piani direttori.
In seguito alla revisione della legge forestale6 del 16 marzo 2012 i Cantoni hanno ora la possibilità di definire un margine statico della foresta anche esternamente alle zone edificabili nelle zone nelle quali si intende impedire un incremento della foresta. Conformemente all’articolo 12a dell’ordinanza del 30 novembre 1991 sulle foreste (Ofoer; RS 921.01), tali zone devono essere designate nel piano
direttore cantonale. La definizione di un margine statico ha per effetto quello di annullare, a livello locale, la nozione dinamica di foresta, il che significa che le nuove aree boschive che si sviluppano al
6 FF 2012 3061