Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/81: Seconda fase delle revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) · 35 pagine
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cui all’articolo 25 capoverso 1 LPT e di norma si rende opportuno anche il coinvolgimento del
Comune. Laddove il fabbisogno di edifici per l’agricoltura fuori delle zone edificabili sia giudicato da un ufficio dell’agricoltura o da un pubblico ufficio specializzato analogo, anche tale ufficio deve essere debitamente coinvolto. La convenzione deve fornire anche determinate garanzie in merito al
finanziamento dei costi di demolizione. Qualora tali costi vengano garantiti tramite la costituzione di un’ipoteca legale, occorre garantire una copertura adeguata anche per i rischi finanziari connessi con uno smantellamento. Di norma non si rende invece necessaria una garanzia finanziaria per gli
agricoltori proprietari di un’azienda agricola: il valore commerciale di simili beni immobili supera infatti di gran lunga il limite d’aggravio legale di cui agli articoli 73 e seguenti della legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR; RS 211.412.11), ragione per cui un simile diritto di pegno non deve essere imputato al limite d’aggravio conformemente all’articolo 75 LDFR. Si propone pertanto l’aggiunta di una nuova lettera (lett. f) all’articolo 75 capoverso 1 LDFR (cfr. sotto). Essendo ancora stata maturata ben poca esperienza con simili strumenti, appare corretto e importante che il Consiglio federale possa stabilire requisiti minimi.
Laddove una demolizione immediata dell’edificio non più necessario appaia una misura eccessiva, nella convenzione o nel dispositivo dell’autorizzazione edilizia può essere previsto un termine un po’ più lungo. Tale termine non deve tuttavia superare il periodo di ammortamento necessario secondo i termini usuali per il settore.
La convenzione diventa parte integrante dell’autorizzazione, nonché oggetto della menzione nel registro fondiario conformemente all’articolo 44 capoverso 1 OPT.
Qualora venga dimenticato di stipulare la convenzione oppure di menzionare espressamente
nell’autorizzazione edilizia la convenzione stessa o la condizione risolutiva che ne deriva, non sarebbe possibile stabilire con certezza che l’autorizzazione è stata concessa «ad aeternum»: grazie al
capoverso 3 in oggetto, fuori delle zone edificabili ciò non è più possibile per gli edifici disabitati o per quelli abitati ma facilmente rimovibili.
Capoverso 4
Questa disposizione include la «controprestazione politica» per la rinuncia alle «autorizzazioni edilizie ad aeternum», ovvero una serie di agevolazioni relativamente al requisito dell’esistenza a lungo termine (art. 34 cpv. 4 lett. c OPT): in una procedura di tal genere non vanno poste esigenze elevate in termini di sopravvivenza a lungo termine delle aziende agricole esistenti, il che significa che queste ultime non saranno generalmente tenute a dimostrare che l’esistenza dell’azienda è prevedibile a lungo termine. Nel secondo periodo viene semplicemente fatto salvo il caso in cui la capacità di sopravvivenza non sia palesemente data.
Articolo 23b
Questa disposizione corrisponde all’articolo16b della LPT vigente, che vale praticamente da sempre in via generale per le costruzioni fuori delle zone edificabili. L’articolo 16b, inserito nell’ambito della revisione del 1998, faceva al tempo riferimento unicamente agli edifici e impianti conformi alla zona agricola, dato che, in termini di sistematica, figurava tra le disposizioni concernenti le zone agricole. Poiché viene ora proposto di creare una disposizione che valga appositamente in via generale per le costruzioni fuori delle zone edificabili (applicabile dunque alle fattispecie di autorizzazione di tutto il capitolo 6), appare legittimo dichiarare esplicitamente applicabile a tutte le costruzioni fuori delle zone edificabili anche l’articolo 23b. Occorre infatti evitare di dare l’impressione che questo articolo non trovi applicazione nei confronti di costruzioni ad ubicazione vincolata (impianti radiomobili, costruzioni agricole nelle zone di cui all’art. 17 o art. 18 LPT ecc.).
Nel caso in cui non assolva più alla sua destinazione d’uso, una costruzione non agricola con
autorizzazione vincolata a una condizione risolutiva deve ovviamente poter essere destinata a
un’utilizzazione agricola se ce n’è bisogno. Per tale ragione, il riferimento di cui al capoverso 1, 1°