Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/81: Seconda fase delle revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) · 35 pagine

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Articolo 6

L’attuale capoverso 1, che obbliga i Cantoni a determinare le grandi linee del proprio sviluppo

territoriale come base in vista dell’allestimento dei loro piani direttori, è stato abrogato già nell’ambito della revisione della LPT del 15 giugno 2012. Tali linee guida per lo sviluppo territoriale appartengono ora al contenuto minimo dei piani direttori cantonali (art. 8 cpv. 1 lett. a LPT).

Il sostanziale obbligo di elaborare i fondamenti della pianificazione direttrice, implicito nei capoversi 2 e 3 della legge vigente, viene ora ribadito nell’articolo 2: nel nuovo articolo 2 capoverso 1 non sono richieste, infatti, solamente le pianificazioni necessarie ai compiti d’incidenza territoriale, ma anche le basi necessarie a tal fine. Il vantaggio di questa norma consiste nel fatto che è applicabile a tutti i livelli di pianificazione, e quindi non soltanto nei confronti dei piani direttori cantonali.

Gli attuali capoversi 2 e 3 possono essere abrogati in quanto gli ambiti tematici che devono essere oggetto del piano direttore – e pertanto al contempo anche gli ambiti per i quali devono essere

elaborate delle basi – sono ora elencati come contenuti del piano direttore (art. 8a segg.). A tal fine è tuttavia necessario che gli ambiti indicati tra i fondamenti nella LPT vigente siano ripresi effettivamente come contenuti del piano direttore nella versione rivista della legge.

Articolo 7

I contenuti degli attuali capoversi 1, 2 e 3 sono stati ripresi per analogia rispettivamente nei nuovi articoli 2a capoverso 1, 5d capoverso 2 e 2a capoverso 3.

Articolo 8

Capoverso 1

Lettera abis

Affinché l’obbligo di collaborare negli spazi funzionali (per la definizione di «spazi funzionali», cfr. art. 1 cpv. 3) non resti lettera morta, ma possa essere applicato giuridicamente, è necessario definire in maniera vincolante il comprensorio per il quale deve essere elaborata una pianificazione comune:

soltanto attraverso un’attribuzione del comprensorio (o, detto in altri termini, la definizione del

perimetro dello spazio funzionale) si può evincere chi è tenuto per legge a collaborare e, a sua volta, soltanto se vi è chiarezza in merito, è possibile collegare incentivi al rispetto di tale obbligo ovvero prevedere sanzioni in caso di inosservanza.

Per motivi legati al diritto costituzionale, la Confederazione non può disporre essa stessa l’attribuzione di comprensori a spazi funzionali. Conformemente alla disposizione proposta, sono i Cantoni a

definire il perimetro degli spazi funzionali principali e, nel farlo, devono tenere conto delle interazioni effettivamente esistenti (in altre parole, l’attribuzione deve avvenire secondo criteri oggettivi5). Simili interazioni possono presentarsi per esempio negli ambiti degli insediamenti e dei trasporti,

dell’approvvigionamento, dello smaltimento dei rifiuti, nonché della natura e del paesaggio. In sede di attribuzione, occorre poi tenere conto delle pianificazioni comuni esistenti e, pertanto, anche della strategia per lo sviluppo territoriale (cfr. art. 9 lett. a). Si presume che i Cantoni si limiteranno alla designazione degli spazi funzionali più importanti. Nell’ambito della procedura di approvazione dei piani direttori, la Confederazione può controllare se sono stati definiti i necessari spazi funzionali (art. 11). Per gli spazi funzionali per i quali è richiesta una pianificazione comune sovracantonale, l’articolo 38b prevede l’esecuzione sostitutiva da parte della Confederazione laddove le pianificazioni non siano state elaborate nel rispetto dei termini stabiliti. In tale contesto, il termine sovracantonale va inteso anche nel senso di transfrontaliero.

5 Si pensi per esempio agli indicatori del tipo «le specializzazioni sovrapposte», «i benefici ricavati dalle conoscenze» e «le interazioni economiche», utilizzati nella valutazione dei Paesi dell’OCSE per definire gli spazi funzionali (cfr. «OCDE Examen territorial Suisse 2011, Évaluation et recommandations de l’OCDE», non disponibile in italiano).