Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/81: Seconda fase delle revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) · 35 pagine

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Lettera b

La nuova Strategia energetica 2050 (messaggio del Consiglio federale del 4 settembre 2013

concernente il primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050 (revisione del diritto in materia di energia) e l’iniziativa popolare «Per un abbandono pianificato dell’energia nucleare

(Iniziativa per l’abbandono del nucleare)» 13.074) prevede un considerevole potenziamento della produzione di energia elettrica mediante energie rinnovabili. Per poter effettuare quanto prima un coordinamento territoriale dell’utilizzazione delle energie rinnovabili con altri interessi (p. es. natura e paesaggio, foresta, agricoltura, aviazione civile e utilizzi a fini militari ecc.), creando così condizioni quadro ottimali atte a garantire procedure d’autorizzazione quanto più possibile rapide e agevoli, nel piano direttore cantonale occorre designare i comprensori adeguati (che possono comprendere anche tratti di corsi d’acqua) per l’impiego delle energie rinnovabili. Il termine «comprensori» implica che in questo caso – contrariamente alla lettera a dell’articolo – non devono essere cautelate superfici ben definite destinate alla costruzione di impianti, ma è sufficiente designare a monte, sulla base di accertamenti preliminari, alcuni comprensori che possono potenzialmente essere impiegati (p. es. per l’energia eolica). La ricerca di ubicazioni concrete per la costruzioni di impianti (per i quali devono essere cautelati i necessari spazi conformemente alla lettera a dell’articolo) può avvenire in una seconda fase.

Lettera c

Accanto al tema dell’energia, l’articolo 8d contempla ora le tematiche dell’estrazione dei materiali e dell’eliminazione dei rifiuti. Sia per l’estrazione dei materiali sia per le discariche assume una grande importanza un coordinamento regionale, cantonale o addirittura sovracantonale dei luoghi che si prestano a tali scopi. Il piano direttore serve non solo ad assicurare il coordinamento e la selezione di luoghi adeguati attraverso la definizione di obiettivi e principi, ma anche a delimitare i luoghi che presentano ripercussioni considerevoli.

Anche se non espressamente indicato, nell’espressione «eliminazione dei rifiuti» di cui all’articolo 8d lettera c è inclusa anche la pratica del ritrattamento, che assume un ruolo sempre più importante.

Conformemente all’articolo 7 capoverso 6 della legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb), il termine «eliminazione dei rifiuti» comprende non soltanto lo smaltimento dei rifiuti, ma anche il loro riciclaggio o deposito definitivo, nonché le operazioni preliminari di raccolta, trasporto, deposito provvisorio e trattamento.

Articolo 8e

Se necessario, d’ora in poi il piano direttore potrà contenere anche indicazioni relative al sottosuolo. Non vengono tuttavia prescritti contenuti minimi al riguardo. Nel capoverso 2 vengono piuttosto indicati, a titolo di esempio, possibili ambiti in rapporto ai quali potrebbe sussistere una necessità di coordinamento a livello di piano direttore.

Nelle pianificazioni concernenti il sottosuolo è fondamentale garantire il coordinamento con i progetti già in atto o in programma, per esempio relativi alle infrastrutture di traffico, nonché con i progetti stabiliti nei piani settoriali della Confederazione.

Per «spazi utilizzabili per l’edificazione» (cpv. 2) si intendono tutte le utilizzazioni ipotizzabili del sottosuolo che, anziché essere legate al prelievo di risorse, sfruttano piuttosto il sottosuolo come spazio. Ne sono esempi le infrastrutture di traffico ed energetiche, impianti in profondità nel quadro di opere di costruzione private o lo stoccaggio di sostanze. Il coordinamento tra le pianificazioni

concernenti le aree in superficie e quelle concernenti il sottosuolo per esempio d’attualità quando si progettano installazioni di cantiere, impianti di accesso e discariche.

Occorre tenere a mente che, per le indicazioni pianificatorie relative al sottosuolo che hanno carattere vincolante anche per i privati, in aggiunta al piano direttore è necessaria una procedura di

pianificazione dell’utilizzazione.