Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/81: Seconda fase delle revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) · 35 pagine

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I terreni agricoli sono essenziali per la produzione di derrate alimentari, ed è per questo scopo che devono essere preservati e utilizzati in primo luogo. Per consentire che ciò avvenga, il settore

dell’agricoltura ha bisogno di poter edificare i necessari edifici e impianti senza essere tenuto a soddisfare esigenze troppo elevate. Si tratta di una soluzione più opportuna che non concedere autorizzazioni edilizie valide «ad aeternum» con la conseguente imposizione di esigenze

adeguatamente elevate per il loro rilascio.

La nuova regolamentazione intende far sì che di norma non venga più rilasciata alcuna autorizzazione che sia valida «ad aeternum». In compenso, saranno resi meno stringenti i requisiti per ottenere l’autorizzazione in relazione al criterio della capacità di sopravvivenza a lungo termine.

Ciò tuttavia non deve in alcun modo incentivare un maggiore consumo di risorse: l’obiettivo è far sì che già in fase di costruzione di un edificio si proceda in maniera tale da consentire in un secondo momento il riutilizzo o riciclaggio di una percentuale quanto più elevata possibile dei materiali

impiegati. Non appare tuttavia opportuno emanare disposizioni in materia: quello che conta in tale contesto è piuttosto che gli incentivi finanziari abbiano un sufficiente effetto pilotante.

Una simile regolamentazione appare tuttavia poco realistica in particolare per l’edilizia abitativa:

l’obbligo di demolire gli edifici abitativi nel momento in cui non siano più necessari non troverebbe di certo il consenso della maggioranza del mondo politico. Le cose potrebbero essere diverse se si trovasse il modo di costruire case d’abitazione di elevata qualità che possano essere spostate con costi sostenibili in una nuova ubicazione nel momento in cui non siano più necessarie. Imporre oggi una simile esigenza per legge sarebbe tuttavia ben poco realistico sul piano politico, nonché

oggettivamente complicato. Crea invece un certo margine di manovra in tale ottica il fatto che nel capoverso 2 si parli, oltre che di edifici non abitati, anche di edifici abitati facilmente rimovibili. Se la capacità di sopravvivenza a lungo termine è dubbia nel caso di una casa d’abitazione, ma il

richiedente è disposto a far costruire un edificio che soddisfi i criteri estetici e che sia facilmente rimovibile, non vi è motivo di negare l’autorizzazione qualora siano soddisfatte tutte le altre condizioni per il rilascio dell’autorizzazione.

Dettagli relativi alla disposizione proposta

Per un edificio o un impianto costruito in virtù di una «normale» autorizzazione conformemente all’articolo 22 capoverso 1 LPT, la richiesta di demolizione in un momento successivo risulta molto complessa, anche nel caso in cui l’edificio o l’impianto in questione non serva più. Pertanto, in futuro, l’autorizzazione diventerà caduca nel caso in cui le condizioni di autorizzazione non siano più

soddisfatte, in particolare al venir meno della necessità.

Tale principio si applica a tutti gli impianti, gli edifici e le parti di edifici non abitati e agli edifici abitati facilmente rimovibili. L’inclusione delle parti di edifici non abitate serve a impedire che ci si sottragga alla disposizione annettendo edifici non abitati a edifici abitati. Poiché tale regolamentazione si applica esclusivamente alle autorizzazioni che saranno rilasciate in futuro, d’ora in avanti le costruzioni potranno essere concepite in maniera tale da tenere separati edifici abitati e non abitati oppure da rendere possibile senza troppe difficoltà una successiva rimozione della parte non abitata nel caso in cui siano costruiti insieme. Sono considerate parti non abitate degli edifici le superfici accessorie integrate nell’abitazione, quali sottotetto e cantina nelle loro usuali dimensioni.

Per garantire l’esecuzione di una demolizione a posteriori, appare importante che il richiedente sia ben consapevole, già al momento del rilascio, della piena portata dell’autorizzazione concessa a determinate condizioni, e che tale consapevolezza sia anche esplicitamente documentata. Il

capoverso 3 impone pertanto che gli interessati concludano una convenzione sulla demolizione qualora la costruzione non sia più necessaria. Nel quadro di un contratto di diritto amministrativo deve pertanto essere stipulata una convenzione sulla garanzia e sulle modalità di demolizione qualora la costruzione in questione non sia più necessaria. Poiché non è detto che il richiedente sia sempre anche il proprietario del fondo interessato, la convenzione deve essere accettata da entrambe le figure. Per quanto riguarda le autorità, la convenzione deve essere firmata dall’autorità cantonale di