Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/81: Seconda fase delle revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) · 35 pagine

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Articolo 13b

Capoverso 1

La protezione delle superfici per l’avvicendamento delle colture è garantita attraverso misure di pianificazione del territorio: per quanto riguarda la pianificazione direttrice, ci si può riferire all’articolo 8c capoverso 1 lettera a, mentre a livello di pianificazione dell’utilizzazione, tale protezione avviene mediante la delimitazione di zone destinate all’agricoltura.

Capoverso 2

Questa disposizione riprende il testo dell’articolo 30 capoverso 1bis OPT al fine di concretizzare gli interessi e le condizioni determinanti di cui occorre tenere conto in sede di azzonamento di superfici per l’avvicendamento delle colture.

Lo scopo della lettera b consiste nel garantire che vengano individuate e valutate alternative adeguate all’azzonamento di superfici per l’avvicendamento delle colture. Si dovrà per esempio verificare se il progetto in questione può essere realizzato anche all’interno delle zone edificabili esistenti o altrove, senza dover quindi sfruttare superfici per l’avvicendamento delle colture. Quanto prescritto alla lettera c serve pertanto ad assicurarsi che, nel caso in cui tali superfici debbano effettivamente essere sfruttate, venga almeno garantito un uso parsimonioso del suolo. Ciò significa, per esempio,

rinunciare all’edificazione di costruzioni artigianali su un piano, ridurre al minimo eventuali aree

destinate al parcheggio all’aperto oppure escludere la realizzazione di case unifamiliari sparse.

È fatto salvo l’articolo 13d: se in un Cantone non viene rispettata la superficie minima prescritta per l’avvicendamento delle colture, non possono essere effettuati ulteriori azzonamenti.

Articolo 13c

Capoverso 1

Le superfici per l’avvicendamento delle colture possono andare perse in seguito a trasferimento delle superfici in questione nelle zone edificabili, in seguito a opere di costruzione e impermeabilizzazione, progetti di rivitalizzazione oppure a causa dell’erosione esercitata da corsi d’acqua. Nel capoverso 1 viene sancito esplicitamente l’obbligo di compensare le superfici per l’avvicendamento delle colture sfruttate. L’estensione di queste superfici, così come rilevato dai Cantoni, supera di circa 5500 ettari la superficie minima prevista per l’intero territorio svizzero. Tuttavia ciò rappresenta solamente una percentuale delle superfici da cautelare in tutta la Svizzera: per poter garantire nel lungo termine la superficie minima prescritta, è necessario che l’obbligo di compensazione valga per tutte le superfici per l’avvicendamento delle colture ancora presenti.

Il tipo di compensazione, la sua entità e il termine entro il quale deve essere effettuata devono essere stabiliti o decisi il più tardi al momento dell’approvazione dell’azzonamento o dell’autorizzazione della costruzione di edifici e impianti. Poiché l’obiettivo della compensazione è sempre quello di sostituire con terreni della medesima qualità le superfici per l’avvicendamento delle colture che vanno perse, viene richiesta una compensazione integrale. Se la compensazione ha luogo tramite superfici per l’avvicendamento delle colture di qualità inferiore, occorre aumentare di conseguenza la superficie di compensazione secondo i criteri che saranno precisati in un aiuto all’esecuzione. Possono fungere da base a tal fine metodi già affermati di classificazione e valutazione dei suoli utilizzati in sede di

valutazione dell’idoneità agricola e nell’ambito dei lavori di bonifica fondiaria.

Nel caso in cui le superfici per l’avvicendamento delle colture vengano sfruttate per un’utilizzazione agricola, si può prescindere da una compensazione se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 13c capoverso 3.

Le soluzioni che si prospettano per una compensazione sono le seguenti: