Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/81: Seconda fase delle revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) · 35 pagine
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Articolo 9
L’attuale capoverso 4 dell’articolo 6, aggiornato e integrato sulla base degli strumenti e delle basi di pianificazione disponibili, funge ora da base per il nuovo articolo 9. L’articolo 6 capoverso 4 in vigore prevede l’obbligo di tenere conto di tutta una serie di pianificazioni molto differenti l’una dall’altra senza fare alcuna distinzione fra le pianificazioni e le basi vincolanti e quelle non vincolanti per i Cantoni. Nel nuovo articolo 9 capoverso 1 vengono menzionati gli inventari federali di cui all’articolo 5 della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451), mentre nel capoverso 2 sono indicate le pianificazioni di cui occorre tenere conto nell’ambito della pianificazione direttrice in aggiunta alle pianificazioni vincolanti per le autorità di cui all’articolo 5c capoverso 1 (strategie e piani settoriali della Confederazione e piani direttori dei Cantoni limitrofi). Nel capoverso 1 sono menzionati a parte gli inventari federali di cui all’articolo 5 LPN che, conformemente alla giurisprudenza federale, per la loro natura sono equiparabili ai piani settoriali e alle strategie di cui all’articolo 13 LPT (cfr. DTF 135 II 209, «Rüti»). Il diritto vigente prevede già che questi inventari federali debbano essere presi in considerazione in sede di elaborazione dei piani direttori (cfr. art. 2a OIFP [RS 451.11], art. 4a OISOS [RS 451.12] e art. 9 OIVS [RS 451.13]). Per quanto riguarda la presa in considerazione degli inventari federali secondo l’articolo 5 LPN nei piani direttori e nei piani di utilizzazione, si rinvia alle omonime raccomandazioni del 15 novembre 2012, emanate dall’ARE,
dall’USTRA, dall’UFAM e dal dall’UFC in veste di uffici federali competenti in materia.
Tra le pianificazioni e gli strumenti di cui bisogna tenere conto conformemente all’articolo 9 capoverso 2 figurano la strategia per lo sviluppo territoriale Svizzera di cui al nuovo articolo 5a e le altre
pianificazioni comuni e le pianificazioni per spazi funzionali ora previste nell’articolo 5b.
Per quanto riguarda i programmi d’agglomerato menzionati alla lettera b, nel contesto in esame assumono importanza in primo luogo le parti concettuali.
I programmi cantonali e regionali per lo sviluppo economico menzionati ora alla lettera c
corrispondono ai programmi d’attuazione previsti nel quadro della Nuova politica regionale (NPR) e basati sulle strategie cantonali nel settore dell’energia. Questi programmi hanno spesso ripercussioni sul territorio e vanno pertanto coordinati con la pianificazione territoriale, così come prescritto nella legge federale del 6 ottobre 2006 sulla politica regionale (RS 901.0).
Il progetto di sviluppo delle energie rinnovabili menzionato nella lettera d non è altro che lo strumento di pianificazione previsto nel quadro della Strategia energetica 2050 (FF 2013 6489) e finalizzato a designare quei comprensori che si prestano, in linea di principio, allo sfruttamento di energie
rinnovabili.
Articolo 11
Capoverso 2
In base al diritto vigente, i piani direttori cantonali diventano vincolanti per la Confederazione e i Cantoni vicini soltanto dopo la loro approvazione da parte del Consiglio federale (art. 11 cpv. 2 LPT). All’interno del Cantone interessato, in base alla norma di diritto cantonale vigente in materia, i piani direttori possono invece acquisire forza vincolante già con la relativa approvazione da parte della competente autorità cantonale, generalmente il potere legislativo. In virtù di una simile
regolamentazione, può tuttavia accadere che le autorità incaricate della pianificazione
dell’utilizzazione allestiscano un piano di utilizzazione sulla base del piano direttore cantonale ancora prima che quest’ultimo sia stato esaminato e approvato dalla Confederazione, il che può divenire problematico soprattutto nei casi in cui tale piano direttore non possa essere approvato o lo sia solamente in parte. Per questa ragione, in futuro l’approvazione da parte della Confederazione avrà un effetto costitutivo per tutte le autorità di ogni livello. In altre parole, anche per le autorità incaricate della pianificazione dell’utilizzazione un piano direttore cantonale diventerà vincolante soltanto dopo essere stato approvato dalla Confederazione.