Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/81: Seconda fase delle revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) · 35 pagine

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stato sancito espressamente che le autorità interessate possono elaborare pianificazioni comuni (cpv. 1). Di tali pianificazioni possono avvalersi, quale strumento di diritto pianificatorio per coordinare i propri compiti aventi un’incidenza territoriale con quelli di altre autorità, i servizi che svolgono attività d’incidenza territoriale e gli enti cui la Confederazione ha affidato l’adempimento di compiti pubblici. All’elaborazione delle pianificazioni possono partecipare anche associazioni e altre organizzazioni. Pianificazioni comuni possono essere elaborate anche fra singoli Cantoni, fra Cantoni e Comuni e fra singoli Comuni. L’invito a elaborare una pianificazione comune può partire da uno qualsiasi degli enti pubblici interessati.

Il valore di queste «altre pianificazioni comuni» non risiede in un vincolo giuridico: esse diventano vincolanti per le autorità soltanto nei casi in cui i loro contenuti trovano spazio all’interno di piani settoriali o direttori (cpv. 2). Le strategie della Confederazione (art. 13) possono fungere da strumento per l’attuazione, vincolante per le autorità, di simili pianificazioni comuni anche in assenza di

indicazioni concrete a livello territoriale, per esempio grazie ai principi pianificatori ivi stabiliti per i comprensori che presentano particolari necessità d’intervento.

Articolo 5c

Questa norma raggruppa, integrandole in modo specifico, alcune disposizioni in vigore concernenti le strategie e i piani territoriali della Confederazione così come i piani direttori. Tali strumenti diventano vincolanti a partire dal momento in cui sono emanati dal Consiglio federale (strategie e piani settoriali) ovvero da quanto l’Esecutivo li ha approvati (piani direttori, cfr. art. 11 cpv. 2).

Già oggi, per esempio, l’articolo 22 capoverso 2 OPT stabilisce che le strategie e i piani settoriali vincolano organizzazioni e persone di diritto pubblico e privato che non appartengono

all’amministrazione, sempreché siano affidati loro compiti pubblici. Questa regolamentazione viene ora estesa anche ai piani direttori (cpv. 1bis). D’ora in poi, inoltre, anche le strategie e i piani direttori dovranno di regola essere riesaminati e, se del caso, rielaborati nel loro complesso o adattati ogni dieci anni. Una norma di analogo tenore era prevista finora unicamente per la pianificazione direttrice (art. 9 cpv. 3 LPT).

Mutate condizioni che possono comportare l’adeguamento di piani (cpv. 3) sussistono per esempio in caso di modifiche apportate a leggi rilevanti della Confederazione o al contenuto di piani territoriali rilevanti. Di regola, simili casi si traducono nella necessità di riesaminare e, se del caso, rielaborare o adattare i piani direttori cantonali. Per non compromettere la flessibilità dei piani direttori, delle

strategie e dei piani settoriali come strumenti di pianificazione strategica, è opportuno non

assoggettare la loro modificabilità a requisiti troppo stringenti. A differenza di quanto avviene per i piani di utilizzazione che hanno carattere di obbligatorietà generale, in questi strumenti di

pianificazione vincolanti per le autorità deve essere dato un peso minore all’aspetto della sicurezza nella pianificazione.

Articolo 5d

Nel diritto vigente, la procedura di conciliazione è disciplinata in generale nell’articolo 12 LPT e, in relazione alla pianificazione direttrice, attraverso un rimando nell’articolo 7 capoverso 2 LPT. Le nuove disposizioni riprendono il contenuto di questi articoli.

Nel capoverso 1 viene sottolineato il principio secondo cui occorre innanzitutto trovare una soluzione consensuale. Nei capoversi 24 sono disciplinate in modo più dettagliato le condizioni e le modalità con cui viene svolta una procedura di conciliazione. Nel capoverso 5 sono infine definite le

competenze decisionali dell’Esecutivo.

La procedura di conciliazione può essere richiesta anche qualora emergano controversie a livello intercantonale in merito all’attribuzione di un comprensorio a uno spazio funzionale (ovvero definizione controversa del perimetro dello spazio funzionale in questione) oppure in merito al recepimento nel piano direttore cantonale di singoli aspetti di una pianificazione in uno spazio funzionale.