Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/81: Seconda fase delle revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) · 35 pagine

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periodo va esteso agli articoli 23c–24f. Viceversa, il divieto d’utilizzazione deve decadere anche nel caso in cui la costruzione si renda di nuovo necessaria per l’utilizzazione ad ubicazione vincolata.

In relazione al capoverso 2 va sottolineato che, al decadere di un’autorizzazione limitata nel tempo, l’edificio o l’impianto in questione deve essere demolito soltanto se non sono più soddisfatte le

condizioni poste per il rilascio dell’autorizzazione e, di conseguenza, quest’ultima non può essere prorogata. Poiché il capoverso 2 è stato sempre interpretato così, si rinuncia a proporre un suo

adeguamento.

Considerazioni preliminari in merito agli articoli 23c–23f (Sezione 2)

Conformemente all’articolo 23c, in futuro gli edifici e gli impianti che sono necessari per le aziende agricole e che nel complesso vengono utilizzati in via prioritaria per l’attività di coltivazione del suolo potranno essere autorizzati come conformi alla zona agricola in tutte le «normali» zone agricole.

Oltre all’agricoltura ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 29 aprile 1998

sull’agricoltura (LAgr; RS 910.10), rientrano nell’articolo 23c anche la produzione di prodotti agricoli – tra cui per esempio l’apicoltura, la produzione di funghi e la gestione forestale – come pure i settori secondari dell’azienda non dipendenti dal suolo.

Chi intende realizzare edifici e impianti per aziende agricole che non vengono utilizzati in via prioritaria per l’attività di coltivazione del suolo, deve farlo in una zona agricola speciale (p. es. in un luogo deputato allo sviluppo dell’agricoltura; cfr. commento all’art. 23c cpv. 3). La regolamentazione

comune, nel capoverso 2, di tutte le attività ammesse in un’azienda agricola la cui produzione è complessivamente dipendente dal suolo consente di procedere a una ponderazione globale dei diversi settori aziendali al momento di valutare se l’attività di coltivazione del suolo sia in generale ancora prioritaria ai sensi dell’articolo 23c capoverso 3.

Articolo 23c

Capoverso 1

Questa disposizione coincide a livello contenutistico nella prima parte del periodo con l’articolo 16a capoverso 1 del diritto vigente.

La definizione della gestione dipendente dal suolo continua ad avere un’importanza fondamentale e in futuro si baserà su una valutazione globale ai sensi del capoverso 3. Si rinvia pertanto al relativo commento.

Nella seconda parte del periodo viene creata una base legale esplicita per le costruzioni destinate ad alloggiare la famiglia che gestisce l’azienda e le generazioni precedenti.

Questa disposizione, che si ricollega all’articolo 34 capoverso 3 OPT, prevede espressamente che i nuovi spazi abitativi nella zona agricola devono essere conformi alla zona solo per aziende agricole in grado di sussistere ai sensi dell’articolo 7 della legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR; RS 211.412.11). Sono esclusi requisiti più stringenti a livello cantonale ai sensi

dell’articolo 5 LDFR.

In sede di valutazione della necessità di alloggi a fini aziendali, è importante effettuare una valutazione realistica basata su fatti certi e corredata di motivazioni chiare.

Al di fuori delle zone speciali di cui all’articolo 23c capoverso 3, il fabbisogno abitativo non può essere motivato basandosi sui settori aziendali indicati al capoverso 2. In merito alla tenuta di cavalli, ciò è già stabilito nell’articolo 34b capoverso 5 LPT; ora nell’articolo 23d capoverso 5, 2° periodo, tale norma acquisisce carattere generale.