Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/81: Seconda fase delle revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) · 35 pagine
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coordinamento delle loro attività d’incidenza territoriale, può essere richiesta la procedura di
conciliazione prevista dall’articolo 12 (cpv. 2). I Cantoni di frontiera si adoperano per collaborare con le autorità regionali dei Paesi limitrofi in quanto i loro provvedimenti possano ripercuotersi oltre confine (cpv. 3)». Dato che non interessa unicamente la pianificazione direttrice cantonale, il principio della collaborazione viene ora formulato in maniera tale da assumere valenza generale.
Capoverso 1
La formulazione proposta permette di chiarire il fatto che non solo i Cantoni ma anche la
Confederazione e i Comuni sono assoggettati all’obbligo di collaborare. In considerazione
dell’importante ruolo attribuito ai Comuni nella pianificazione (pianificazione dell’utilizzazione,
competenze relative alla realizzazione e, in particolare, al finanziamento delle infrastrutture), appare giustificato, sotto il profilo materiale, menzionare i Comuni in questa sede. Con tale formulazione ci si riferisce inoltre a tutti gli enti cui sono affidati compiti pubblici d’incidenza territoriale, dunque anche a enti giuridicamente autonomi ed esterni (quali p. es. le FFS) nonché enti incaricati di effettuare
pianificazioni all’interno di spazi funzionali. Proprio negli spazi funzionali, infatti, la collaborazione riveste un’importanza particolare.
Benché la volontà di collaborare non possa essere imposta per legge, a livello intercantonale è comunque possibile condurre una procedura di conciliazione (cfr. art. 5d cpv. 2), il che non manca di esercitare una certa pressione. Il singolo Cantone può prevedere strumenti analoghi. Ai Cantoni spetta di per sé la responsabilità del coordinamento all’interno del proprio territorio, ma nell’ambito della procedura di approvazione dei piani direttori la Confederazione può esigere, in linea di principio, che essi ottemperino a tale compito.
Capoverso 2
Dal punto di vista contenutistico, il capoverso 2 ricalca ampiamente il testo dell’articolo 18 capoverso 1 OPT. Il fatto che i Comuni vengano ora citati nel capoverso 1 mette in chiaro che, previa
consultazione con i Cantoni, anche i Comuni vanno coinvolti nell’elaborazione dei contenuti concreti dei piani settoriali rilevanti per il territorio.
Capoverso 3
Per quanto possa ovviamente esortare le autorità svizzere a collaborare con le autorità estere, nel caso in cui queste ultime rifiutino di collaborare o non sia possibile giungere a una soluzione comune a causa di opinioni divergenti, la Confederazione si trova con le mani legate: pur potendo intervenire in veste di mediatore, non ha infatti alcun potere di far valere l’obbligo di collaborazione, dato che non ha alcuna competenza sovrana nei confronti delle autorità estere.
Articolo 2b
All’inizio, la ponderazione degli interessi era un obbligo implicito nell’ambito della pianificazione del territorio. Tuttavia, termini quali «coordinamento», «ponderazione degli interessi» e, in una certa misura, anche «collaborazione» sono poco chiari e spesso finiscono per sovrapporsi, per non parlare del fatto che ormai le esigenze si sono fatte più stringenti. Ne consegue che, nella pratica, la
ponderazione degli interessi pone non di rado difficoltà se viene abbinata all’obbligo generale di includere, per esempio, la protezione dell’ambiente o la sostenibilità; tali difficoltà sono non solo di ordine materiale, ma anche metodologico. Pertanto, nell’ambito dell’adeguamento dell’ordinanza del 1989 sulla pianificazione del territorio, il legislatore ha regolamentato espressamente le modalità con cui effettuare la ponderazione degli interessi (art. 3 OPT). Alla luce della fondamentale importanza che la ponderazione degli interessi riveste nella pianificazione del territorio, questa disposizione
d’ordinanza viene ora elevata a livello di legge. L’obiettivo è di migliorare in particolare il
coordinamento fra pianificazione del territorio e protezione dell’ambiente. Sussiste poi uno stretto legame con la valutazione degli effetti, prevista nell’articolo 2 capoverso 2bis, finalizzata a garantire basi più complete e oggettive per la ponderazione degli interessi. Nel capoverso 1 si intende