Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/81: Seconda fase delle revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) · 35 pagine

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capitolo 6 e della sezione 3. I requisiti di cui all’articolo 24c capoverso 3, 2° periodo LPT sono ora soddisfatti dall’articolo 24bis e l’articolo può pertanto essere stralciato. Lo stesso vale per l’articolo 24c capoverso 5 LPT, i cui requisiti sono ora soddisfatti dall’articolo 23a capoverso 1.

Articolo 24d

Capoverso 1

Il primo periodo del capoverso 1 fornisce un chiarimento: nei periodi in cui non sono necessari per scopi agricoli, gli edifici abitativi agricoli possono essere abitati anche senza che vi sia un rapporto con l’agricoltura, ovvero affittati a terzi estranei al settore. L’utilizzazione a scopo abitativo non legata all’attività agricola deve tuttavia avere fini analoghi.

Il secondo periodo del capoverso 1 si riferisce da un lato agli edifici abitativi esistenti al di fuori delle zone edificabili, utilizzati per scopi agricoli ma il cui spazio abitativo non è necessario ai fini

dell’esercizio sancita nell’articolo 23c. Dall’altro lato, vi rientrano anche gli edifici abitativi, retti dal nuovo diritto, non più utilizzati a scopi agricoli. Entrambi i tipi di edifici abitativi devono poter essere modificati se ciò è indispensabile per un’utilizzazione a scopo abitativo al passo con i tempi oppure a scopo di risanamento energetico. Per «modifica parziale» si intende un ampliamento di piccole dimensioni. La formulazione vuole garantire che tutte le limitazioni valide ai sensi dell’articolo 24c LPT siano applicabili anche ai nuovi edifici agricoli retti dal nuovo diritto che non rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 23c capoverso 1. Il secondo periodo dell’articolo 24d capoverso 1 eleva di fatto l’attuale articolo 42a LPT al rango di legge formale. Per decidere quando un ampliamento per un’utilizzazione a scopo abitativo al passo con i tempi è inevitabile, si rinvia al commento dell’articolo 42a OPT (Ufficio federale dello sviluppo territoriale, Spiegazioni in merito all’articolo 42a dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio, versione 2, Berna, agosto 2004, consultabile online all’indirizzo http://www.are.admin.ch/bab, pag. 3).

Nel presente contesto sono superflue disposizioni in materia di frazionamento di edifici abitativi a scopo agricolo. Sebbene per non ostacolare la trasformazione strutturale importante per l’agricoltura siano necessarie eccezioni al sostanziale divieto di divisione materiale (cfr. art. 59 LDFR), occorre tuttavia garantire che tali frazionamenti vengano coordinati con le autorità responsabili della

pianificazione del territorio, obbligo questo che sussiste già ai sensi dell’articolo 25a LPT. In virtù della nuova disposizione secondo cui non è ammesso prendere in considerazione più volte le medesime superfici per lo stesso progetto edilizio (art. 23c cpv. 4), in sede di frazionamento di un’abitazione agricola esistente, l’autorità cantonale è tenuta a far inserire nel registro fondiario un’apposita

menzione per i restanti fondi agricoli. Viene così data maggiore incisività alla separazione tra il

mercato fondiario di terreni utilizzati a scopi agricoli e il mercato fondiario di terreni edificabili:

all’acquirente viene chiarito in modo inequivocabile che con l’acquisto delle superfici in questione non può essere giustificato nessun nuovo fabbisogno abitativo.

Capoverso 2

Il capoverso 2 rimane sostanzialmente invariato sotto il profilo materiale. Viene aggiunta una nuova lettera (b) in seguito all’integrazione dell’articolo 24d capoverso 3 nell’articolo 24bis e alla mancata menzione del criterio secondo cui l’aspetto esterno e la struttura edilizia basilare devono restare sostanzialmente immutati (vedi spiegazioni più in alto). Per quanto concerne gli edifici degni di

protezione di cui all’articolo 24d capoverso 2 LPT per i quali bisognava sempre porre requisiti elevati al loro grado di protezione, il loro status imponeva limiti ben più rigidi di quanto non facesse l’articolo 24d capoverso 3 lettera b LPT. Ora ciò risulta evidente anche nel testo di legge con l'aggiunta della nuova lettera b, che afferma che il grado di protezione di tali edifici deve restare integralmente

preservato. La lettera b del diritto vigente corrisponde ora alla lettera c.

Articolo 24e

La disposizione entrata in vigore il 1° maggio 2014 viene ripresa senza alcuna modifica materiale.